In un’assemblea di condominio,
l’amministratore, che non aveva convocato tutti gli aventi diritto, per
raggiungere il numero legale necessario per i lavori straordinari, alla
osservazione che non erano stati convocati tre condomini, ha esordito dicendo
che si assumeva in proprio la responsabilità di ritenerli presenti, data la
natura dei loro rapporti. E’ legittimo tale comportamento o è da ritenersi tale
da richiederne le dimissioni ? L’assemblea può essere considerata valida nel
caso in cui non ci sia opposizione a queste mancate convocazioni ? Chi può
eventualmente impugnare le decisioni prese ? Con quali tempi di scadenza ?
Renato Liberali – ROMA
R I S P O S T A
In mancanza
del numero legalmente previsto per l’approvazione di lavori straordinari in
condominio, la delibera eventualmente approvata è impugnabile dai condomini
assenti, dissenzienti o astenuti ex articolo 1137 del Codice civile, entro 30
giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i condomini presenti
in assemblea o dalla data di comunicazione ovvero di ricezione del relativo
verbale per gli assenti.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 15 SETTEMBRE 2014