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LAVORO : Difficile per l’avvocato provare la subordinazione

Se un avvocato lavora in via
esclusiva in uno studio legale altrui, seguendo pratiche di clienti di questo
studio, ricevendo un compenso fisso mensile dallo studio e non dai clienti di
cui segue le pratiche, si può configurare un rapporto di lavoro subordinato (anche
se l’avvocato è iscritto all’albo, ha una partita Iva ed emette una fattura per
ogni compenso ricevuto)?

M.M. – TERNI

R I S P O S T A

L’articolo 69
bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 dispone che la presunzione
secondo la quale il rapporto di lavoro instaurato con il titolare di partita
Iva configuri in realtà un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di
attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un
ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Nel Dm 20
dicembre 2012, attuativo della norma di cui sopra, è citato anche l’Ordine
nazionale forense, con conseguente esclusione dell’attività degli avvocati da
quelle ” sospette “. Va però ricordato che il ministero del Lavoro, con la
circolare 27 dicembre 2012, n. 32,
ha precisato che il regime della presunzione (e le
relative eccezioni) non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del
lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere ” direttamente ” un rapporto di subordinazione
ai sensi dell’articolo 2094 del Codice civile, ove sussistano gli ” ordinari ”
criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 15 SETTEMBRE 2014

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