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GARANTE PRIVACY: Riservatezza e diritto di cronaca

Provvedimento di blocco e
prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione
di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio – 22 settembre
2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 424 del 22 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna
Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott.
Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO
che in data odierna, 22 settembre 2014, La Repubblica ha diffuso un
articolo “Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai cercato video
con minorenni” riportante il testo di una parte dell\’interrogatorio del
6 agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere contenente, tra l\’altro,
numerosi particolari relativi ai suoi rapporti anche intimi con la
moglie nonché dati riferiti alla madre, al padre, al fratello e al
figlio minorenne;

VISTO
l\’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice), il quale dispone che
in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità
giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela
dei diritti di cui all\’articolo 2 del medesimo Codice (dignità,
riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in
particolare, il limite dell\’essenzialità dell\’informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico;

RILEVATO
che questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni
riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale
(art. 11, comma 2, del codice di deontologia);

VISTO
l\’art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati personali nell\’esercizio dell\’attività giornalistica, il quale –
anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre
prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto
di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad
identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti
di cronaca;

RILEVATO
che in presenza di un fatto di interesse pubblico – quale risulta
essere quello alla base della vicenda – il giornalista, nel diffondere
notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il
parametro dell\’essenzialità dell\’informazione rispetto alla rilevanza
dei fatti riferiti;

RILEVATO
che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in
considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative
alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio
dell\’essenzialità dell\’informazione impone ai giornalisti di effettuare
un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere
informazioni idonee a incidere gravemente sulla dignità delle persone
terze estranee alla vicenda processuale ivi compreso il minore coinvolto
che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile
ulteriore illecita diffusione di informazioni lesive della sua dignità;

CONSIDERATO
che l\’Autorità si è già espressa recentemente sulla vicenda specifica
con un apposito comunicato stampa del 19 giugno 2014 con il quale ha
richiamato l\’attenzione dei media al fine di evitare l\’accanimento
informativo intorno ad aspetti intimi delle persone coinvolte e in
particolare quando queste lo sono solo in modo indiretto e marginale;

RILEVATO,
inoltre, che l\’articolo pubblicato in data odierna da La Repubblica
contiene ampie citazioni, virgolettate, dell\’interrogatorio dal quale si
può configurare altresì una violazione dell\’articolo 114 del codice di
procedura penale;

CONSIDERATO
che il Garante ha il compito di vietare anche d\’ufficio il trattamento,
in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il
trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o
degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt.
154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA,
pertanto, la necessità di disporre in via d\’urgenza, ai sensi delle
predette disposizioni nei confronti del Gruppo Editoriale l\’Espresso
S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione,
con qualsiasi mezzo effettuata, dei dati personali, relativi
all\’interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari
dell\’indagato, quali la moglie, il figlio minore, la madre, il fratello e
il padre, con particolare attenzione a quelli di natura sensibile
inerenti le abitudini sessuali; ritenuto di disporre il predetto blocco
con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente
provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all\’esito della
definizione dell\’istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO
che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente
provvedimento nei confronti del Gruppo Editoriale l\’Espresso S.p.a., si
renderà applicabile la sanzione penale di cui all\’art. 170 del Codice,
oltre alla sanzione amministrativa di cui all\’art. 162, comma 2 ter, del
Codice;

CONSIDERATO
che il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d\’ufficio,
ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154,
comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);

RITENUTO,
pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in
ambito giornalistico – fermo restando il rispetto dell\’articolo 329 del
codice di procedura penale – di conformare l\’utilizzo delle
informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle
disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della
riservatezza e della dignità dei familiari dell\’indagato compreso il
figlio minore, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una
valutazione più attenta ed approfondita circa l\’oggettiva essenzialità
di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la
pubblicazione quando non rispondono ad un\’esigenza di giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico;

CONSIDERATO
che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà
applicabile la sanzione amministrativa di cui all\’art. 162, comma 2 ter,
del Codice;

RITENUTO
di disporre l\’invio di copia del presente provvedimento alla competente
Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell\’Ordine dei
giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell\’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a)
ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma
1, lett. c), del Codice dispone in via d\’urgenza, nei confronti del
Gruppo Editoriale l\’Espresso S.p.a. la misura temporanea del blocco di
ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi all\’interrogatorio
del 6 agosto 2014 concernenti i familiari dell\’indagato, in particolare
la moglie, il figlio, la madre, il fratello e il padre; ritenuto di
disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data
di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra
determinazione all\’esito della definizione dell\’istruttoria avviata sul
caso;

b)
ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b),
del Codice e fermo restando il rispetto dell\’articolo 329 del codice di
procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito
giornalistico di conformare l\’utilizzo delle informazioni riguardanti
l\’interrogatorio del 6 agosto 2014 richiamato alla lett. a) alle
disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della
riservatezza e della dignità delle persone terze coinvolte in modo
indiretto e marginale nella vicenda medesima e di procedere ad una
valutazione più attenta ed approfondita circa l\’oggettiva essenzialità
di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la
pubblicazione quando non rispondono ad un\’esigenza di giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico;

c)
dispone l\’invio del presente provvedimento alla competente Procura
della Repubblica e al Consiglio regionale dell\’Ordine dei giornalisti
del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

d)
dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell\’art. 143, comma 2, del Codice.

Ai
sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso
il presente provvedimento può essere proposta opposizione all\’autorità
giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del
luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede
all\’estero.

Roma, 22 settembre 2014

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