domenica, Maggio 19, 2024
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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: La casa di famiglia “blocca” l’ex coniuge

Dono separato e la mia casa di
proprietà (comprata con agevolazioni prima casa 20 anni fa) è usata dalla mia
ex moglie e dai miei figli. In questo momento vorrei comprare un appartamento
degli anni 1960/65. Posso usufruire dell’agevolazione prima casa, visto che
sarebbe la mia abitazione principale?

P. A. – BERGAMO

R I S P O S T A

Le
agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, parte
II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa, Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se
acquisto non da impresa, imposta di registro al 2% e ipotecarie e catastali in
misura fissa pari a 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell’atto
di compravendita l’acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in
comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto , uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
oggetto dell’acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in
comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
suo, usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l’acquisto della
prima casa. In particolare, l’immobile deve essere ubicato: nel Comune di
residenza dell’acquirente, ovvero nel Comune in cui, entro 18 mesi,
l’acquirente stabilirà la propria residenza. Anche se la casa, in caso di
separazione, è stata assegnata alla moglie, il possesso della stessa impedisce
nuovamente l’applicazione delle agevolazioni sull’acquisto di una nuova
abitazione. Come seconda casa si pagano, invece, l’imposta di registro al 9% e
le ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna, ovvero, se si
acquista da impresa, Iva al 10% e registro, ipotecaria e catastale pari a 200
euro ciascuna. Anche per l’acquisto da privato (e non da impresa) della seconda
casa, si applica il cosiddetto prezzo – valore, cioè in atto si dichiara il
corrispettivo di vendita, ma le imposte si pagano sul valore catastale (articolo
1, comma 497, della legge 266 del 23 dicembre 2005 modificata dall’articolo 35,
comma 21, del Dl 223/2006 e dall’articolo 1, comma 309, della legge 296/2006).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3 NOVEMBRE 2014

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