A seguito della cessazione del
rapporto di agenzia, un agente di assicurazioni incassa la liquidazione del
conto individuale della cassa di previdenza agenti. Il soggetto erogante
effettua una ritenuta a titolo di acconto del 20%. Si chiede se tali importi
andranno indicati nel modello Unico del soggetto percipiente, ovvero se
l’agenzia delle Entrate procederà direttamente a effettuare il calcolo
dell’imposta dovuta definitivamente assoggettando l’importo a tassazione
separata.
Santino Onali– OLBIA
R I S P O S T A
Le indennità
per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società
di persone non concorrono alla formazione del reddito di impresa dell’agente ai
sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a) del Tuir, ma vengono comprese tra i
redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 2, lettera e) del Tuir. Il
soggetto erogante, sostituto di imposta, applica all’atto della corresponsione
la ritenuta a titolo di acconto del 20% prevista all’articolo 25, comma 1 del
Dpr 600/1973. Tali somme sono assoggettate a tassazione separata (articolo 17,
comma 1, lettera d) Tuir) salvo specifica opzione di non avvalersi della
tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. L’indennità
percepita va indicata nel quadro RM, Sezione I – Indennità e anticipazioni di
cui alle lettere d), e), f) dell’articolo 17, del Tuir, barrando la casella 7 in caso di opzione per la
tassazione ordinaria.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 NOVEMBRE 2014