martedì, Aprile 30, 2024
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GUARDIA DI FINANZA: Trasferimento d’autorità per esigenze di serizio

Consiglio di stato: Il trasferimento d\’autorità dei militari può avvenire senza particolare motivazione.



militare armato

I
provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli
ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento
amministrativo dettata dalla legge 241/90 e, pertanto, non necessitano
di particolare motivazione, in quanto l\’interesse pubblico al rispetto
della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri
eventuali interessi del subordinato.




Vediamo le puntuali argomentazioni del Consiglio.

Con
atto di appello il Ministero delle finanze – Comando generale della
Guardia di Finanza, impugna la sentenza TAR Puglia, 18 giugno 2009 n.
1569 ( con tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dall\’app.
Se.Gi.Vi., è stato annullato il provvedimento del 27 febbraio 2009, con
il quale lo stesso è stato trasferito d\’autorità per esigenze di
servizio da Otranto a Taranto – I nucleo operativo ).

La sentenza appellata afferma:


“il trasferimento per incompatibilità ambientale è giustificato da
esigenze di servizio in senso lato, nel caso specifico volte a
ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell\’ufficio, e ciò a
tutela del prestigio, dell\’autorevolezza e della credibilità
dell\’amministrazione di appartenenza”. A fronte di ciò la carenza di
organico presso la sede di Taranto, pur rientrando anch\’essa nelle
esigenze di servizio, “da\’ semplicemente contezza della motivazione per
cui l\’amministrazione ha scelto proprio tale sede quale nuova
destinazione”;

– da ciò consegue che non vi è contraddittorietà
tra l\’atto di avvio del procedimento, che menziona una situazione di
incompatibilità del militare, e il provvedimento finale che, sul
presupposto dell\’incompatibilità, dispone il trasferimento nella sede
carente di organico;

– quanto alle ragioni dell\’incompatibilità,
l\’attività di “intermediario delle assicurazioni”, svolta nel Comune di
Poggiardo dalla moglie del militare, è definita dalla stessa
amministrazione “minimale”, di modo che non si comprende perché essa
“abbia poi dato luogo ad una situazione di incompatibilità tale da
giustificare il trasferimento”;

– ai fini del trasferimento, e
con riferimento alla circolare 1 agosto 2007 n. 255300/1240/05, non si è
proceduto a rilevare “l\’estensione della rilevata incompatibilità”,
onde “evitare di imprimere al trasferimento una valenza punitiva
estranea alla misura adottata”, né si è tenuto conto, per quanto
possibile, “degli elementi di fatto e di dirittorelativi alla
situazione personale e familiare dell\’interessato” (nel caso di specie,
il ricorrente era stato trasferito presso la sede di Otranto in
accoglimento di istanza volta a usufruire dei benefici della legge 104).

Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a)
error in iudicando, poiché “a prescindere dalla causa che risulta
averli originati (esigenze organiche ed organizzative, situazioni di
incompatibilità ambientale o altro), allorquando sono emanati per
esigenze di servizio, (i provvedimenti) sono legittimamente impartiti”;
nel caso di specie, “la scelta dell\’amministrazione è stata dettata
dalla sussistenza dei motivi di incompatibilità, strettamente connessi
alla necessità di tutelare i preminenti interessi dell\’istituzione e
quelli, di altrettanta significatività, del dipendente” (i parenti del
quale svolgono attività imprenditoriali), tenuto conto che, ai fini del
trasferimento, è sufficiente che gli interessi ora indicati siano solo
messi in pericolo;

b) error in iudicando, poiché “stante la
rappresentata necessità di avvicendare il graduato, l\’individuazione del
reparto di assegnazione è stata governata dall\’imprescindibile criterio
delle carenze organiche”;

c) error in iudicando, poiché se è
vero che l\’amministrazione deve tenere conto degli elementi di fatto e
di dirittorelativi alla situazione personale e familiare
dell\’interessato, è altrettanto vero che ciò avviene “ove possibile”;

d)
error in iudicando, poiché, relativamente alla sufficienza della
motivazione, “la locuzione utilizzata (“per esigenze di servizio”)
sintetizza congruamente … le ragioni sottese all\’azione
amministrativa.

Si è costituito in giudizio il sig. Se.Gi.Vi., che ha concluso per il rigetto dell\’appello, stante la sua infondatezza.

L\’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Il
Collegio condivide quanto in generale esposto dall\’amministrazione in
ordine alla natura ed esigenza di motivazione del provvedimento di
trasferimento, nonché in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale.

Infatti,
questo Consiglio di Stato, con considerazioni che devono essere
riconfermate nella presente sede, ha già avuto modo di affermare (Cons.
Stato, sez. IV, 11 novembre 2010 n. 8018), chei provvedimenti
di trasferimento d\’autorità (ivi compresi quelli assunti per ragioni di
incompatibilità ambientale) sono qualificabili come ordini, rispetto ai
quali l\’interesse del militarea prestare servizio in una sede piuttosto
che in un\’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto
,
che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari
garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui
all\’articolo 7 legge 241/90(Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010 , n.
4102; 21 maggio 2010 , n. 3227; 24 aprile 2009, n. 2642; 26 novembre
2001 n. 5950).

Si è anche precisato (Cons. Stato, sez. IV, 13
maggio 2010 n. 2929) che “i provvedimenti di trasferimento dei militari,
rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina
generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 241e,
pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto
l\’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento
del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato”.

Fermo
quanto ora esposto, questo Consiglio di Stato ha anche affermato (sez.
IV, n. 8018/2010 cit.), che “questi consolidati principi – seppur con le
estreme cautele e le ricordate specificità dell\’ordinamento
militareconnotato istituzionalmente e necessariamente da un forte
sentimento di disciplina – debbano correlarsi all\’affermazione, di fonte
costituzionale chel\’ordinamento militare, per quanto
caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di
gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch\’esso
“allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità,
anche per l\’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a
fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino,
per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego,
dai principi e criteri che segnano il modo d\’essere di tutti i rapporti
tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di
uno Stato democratico
….

Tutto ciò significa chel\’ordinamento
militarenon è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da
una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto
, come
tale, ai principi ed alle regole dell\’ordinamento repubblicano, né esso
è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice.

Quest\’ultimo,
tuttavia dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra
le quali, come detto, la non sussistenza, di norma, di un interesse
particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove
non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o
vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l\’ampia
discrezionalità dell\’amministrazione, prevale l\’interesse pubblico che
presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella
organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di
comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate
e di Polizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2010 , n. 3695 )”.

Sul
piano generale, il Collegio ritiene di riconfermare i principi sopra
richiamati, ed ai quali ha fatto riferimento anche l\’amministrazione nel
proprio ricorso in appello.

Tuttavia, nel caso di specie, le
ragioni che hanno fondato il trasferimento per esigenze di servizio –
connesse a problematiche di incompatibilità ambientale del militare-
pur evidenziate dall\’amministrazione, non risultano essere state dalla
stessa adeguatamente ponderate, sia in riferimento ai presupposti stessi
di rilevanza della suddetta incompatibilità, sia in relazione alle
specifiche esigenze del militare(sia pure nei limiti offerti da una
prevalente esigenza di servizio, come desumibile dall\’inciso “ove
possibile”, richiamato con il terzo motivo di appello).

Già con
l\’ordinanza di reiezione della misura cautelare, questa Sezione ha
affermato che “non pare contestabile la sentenza gravata nella parte in
cui evidenzia l\’assenza di comparazione tra le necessità organiche
dell\’amministrazione e le esigenze del militare, anche in considerazione
che questi era stato trasferito in loco per ragioni di assistenza di
cui alla legge 104”.

A tali valutazioni, che il Collegio
riconferma anche nella presente sede di merito, occorre aggiungere che
effettivamente l\’amministrazione non ha proceduto ad una congrua
verifica della effettiva situazione di incompatibilità, in relazione ad
attività ritenuta – come riportato anche nella sentenza impugnata – ”
minimale”., con ciò esponendo il provvedimento adottato al vizio di
insufficienza della motivazione.

Tale considerazione, lungi dal
costituire una invasione nella sfera del cd. merito amministrativo,
intende al contrario evidenziare la sussistenza del vizio di eccesso di
potere proprio con riferimento alla assenza di consequenzialità logica
tra presupposti, loro valutazione operata dal decidente e misura
concretamente adottata.

Per le ragioni esposte, l\’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Fonte: Consiglio di stato: Il trasferimento d\’autorità dei militari può avvenire senza particolare motivazione.

(www.StudioCataldi.it)

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