giovedì, Maggio 2, 2024
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GUARDIA DI FINANZA: Revoca trasferimento per incompatibilità ambientale

Il principio generale che vogliamo ricordare con il presente
sintetico commento alla sentenza del Tar Lazio Sezione 2 n.8904/14, è
che l\’incompatibilità ambientale va valutata caso per caso e con molta attenzione.

Vediamo la fattispecie.

Tizio impugna la determinazione del Comando Generale dellaGuardia di Finanzan.
1xxxx notificata il xxxx13, riguardante la revoca d\’autoritàdel
trasferimentodal Comando Regionale P. al Comando Regionale C.

Il provvedimento di revoca è motivato sulla base della considerazione che “presso
la sede di destinazione ricorre una situazione di incompatibilità
ambientale, connessa al coinvolgimento di un prossimo congiunto del
militarein vicende di rilevanza penale
“.

Nello
specifico, il cognato di Tizio viene processato per detenzione e
raccolta di armi da guerra e condannato con sentenza di primo grado alla
pena della reclusione a x anni di reclusione, condanna confermata in
sede di appello con sentenza e adozione della misura della detenzione
domiciliare (tutt\’ora in essere e comunque scadente nel 2016).

Tizio, insieme alla moglie, si rivolge alTribunale civile di S. per ottenere la dichiarazione giudiziale della separazione consensuale,
dando atto che da tempo ha spontaneamente trasferito altrove la propria
dimora; l\’udienza di prima comparazione è fissata al 2xxxx13; il
ricorrente ha preso in locazione un\’unità immobiliare in S. a fare data dal 5xxxx13.

La conseguenza pratica di questo stato di cose, a parere del Tar Lazio, è la seguente.




Tizio,
ricorrente, ha dimostrato che, sebbene solo successivamente alla
presentazione della domanda di trasferimento del 2012, ma, comunque,
prima dell\’adozione del provvedimento ditrasferimentodi sede del 2013,
revocato con il provvedimento impugnato in via principale con il
ricorso in esame,non solo la convivenza di fatto con la moglie
era cessata da tempo ma era stato attivato il procedimento di
scioglimento del legame matrimoniale
(con presumibile adozione
del provvedimento di omologazione della separazione legale dei coniugi
all\’indicata data dell\’udienza di comparizione delle parti del 2xxx13).

In buona sostanza: viene sostenuto nellasentenza del Tar n. 8904 dell\’11.08.2014che non può essere rinvenuta una situazione diincompatibilità ambientalenei
termini richiesti dalla circolare richiamata, atteso che la predetta
incompatibilità deve essere calata nella concretezza della situazione di
fatto interessata:nel caso in cui il rapporto di parentela, che costituisce il presupposto della situazione di incompatibilità di cui trattasi,sia già definitivamente cessatocosì come nel caso in cui siano stati espletati da parte degli interessati gli adempimenti preliminari necessari al fine,deve
ritenersi che, proprio sul piano oggettivo, sia venuto meno
l\’imprescindibile requisito legittimante l\’adozione del provvedimento di
rigetto della richiesta di trasferimento
o di revoca
deltrasferimentoeventualmente già disposto e rappresentato
dall\’esistenza di una situazione di parentela dalla quale discenda in
via diretta ed immediata l\’incompatibilità ambientale.

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