giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA: Requisiti



Sentenza legge martello giustizia

La nozione di “partecipazione” ha una valenza dinamico – funzionalistica che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell\’associazione mafiosa, ma comporta anche, all\’interno di essa, l\’assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l\’adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo.


Ne
consegue che, sul piano della dimensione probatoria della
partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla
base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al
fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente
inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.


Assume,
invece, le vesti di concorrente esterno il soggetto che, non inserito
stabilmente nella struttura organizzativa dell\’associazione e privo
dell\’affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e
volontario contributo che esplichi un\’effettiva rilevanza causale e,
quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione e
il rafforzamento delle capacità operative dell\’associazione o, quanto
meno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione
territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del
programma criminoso della medesima.


La rilevanza e la
tipicità della condotte del soggetto “esterno”, dotate delle
caratteristiche ora indicate, è delimitata dalla funzione incriminatrice
dell\’art. 110 c.p. che combina la clausola generale in essa contenuta
con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di
reato; ciò postula che sussistano tutti i requisiti strutturali che
caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone
nel reato.

Fonte: Associazione a delinquere di stampo mafioso: concorso esterno, requisiti
(www.StudioCataldi.it)

Riferimenti normativi (Artt. 110 e 416 bis del codice penale):

Art. 416 bis. Associazione di tipo mafioso

Chiunque
fa parte di un\’associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro
che promuovono, dirigono o organizzano l\’associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L\’associazione
è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali.
Se l\’associazione è armata si applica la
pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal
secondo comma.
L\’associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell\’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli
associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti,
le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla
metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l\’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono
scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando
più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace
alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli
seguenti.


(1) Cfr. Cass. Pen., SS.UU., sentenza 27 settembre 1995, n. 30 e Cass. Pen., SS.UU., sentenza 12 luglio 2005, n. 33748.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Frode fiscale: Arrestato

Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato

Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato Fonte: Ansa.it (ANSA) - MILANO, 26 APR - C'è anche una Lamborghini Aventador - che nuova costa più di 300mila euro - tra i beni sequestrati dalla...
Una "l'aurea c'è l'ho"

“Una l’aurea c’è l’ho”, “Ma non sai scrivere”. Duello Cottarelli-Crosetto sull’ortografia

"Una l'aurea c'è l'ho", "Ma non sai scrivere". Duello Cottarelli-Crosetto sull'ortografia Fonte: il Giornale "Una l'aurea c'è l'ho", "Ma non sai scrivere". Duello Cottarelli-Crosetto sull'ortografia© Fornito da Il Giornale La candidatura alle elezioni europee annunciata domenica da Giorgia Meloni come capolista di...