domenica, Maggio 19, 2024
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LAVORO: I criteri per la cessione di personale tra società

Una società a
totale capitale privato, operante nel settore dei servizi pubblici, intende
cedere, d’accordo l’altra parte e il lavoratore, il contratto di lavoro di un
dipendente a una società in hause a totale capitale pubblico locale, operante
anch’essa nel campo dei servizi pubblici locali. E’ possibile seguire tale
percorso?

R. M. – NAPOLI

R I S P O S T A

Tale ipotesi di cessione di contratto
di lavoro rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1406 del Codice
civile, non essendo connessa alla cessione di azienda o di ramo d’azienda. In
base a una giurisprudenza consolidata, la cessione di lavoro è valida qualora
incontri il consenso del lavoratore.

Alla società
cessionaria, però, si applica il comma 2-bis dell’articolo 18 del Dl 112/2008,
introdotto dall’articolo 19 del Dl 79/2009, secondo cui le società a
partecipazione pubblica locale totale si attengono al principio di riduzione
dei costi del personale, mediante il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni del personale. La medesima disposizione prevede che l’ente
controllante, con proprio atto di indirizzo, e tenuto conto delle disposizioni
che stabiliscono a suo carico divieti e limitazioni alle assunzioni di
personale, definisca specifici criteri e modalità di attuazione del principio
di contenimento dei costi del personale. Le società a partecipazione pubblica
adottano, sulla base di tali indirizzi, i relativi provvedimenti. Ciò comporta,
in conclusione, che la valutazione sulla validità della cessione di contratto
dovrà essere operata alla luce del contenuto dell’atto di indirizzo dall’ente
che controlla la società cessionaria e del provvedimento da quest’ultima
adottato.

In ogni caso,
considerato che la società cessionaria è a totale partecipazione pubblica,
occorrerà ulteriormente verificare se l’atto di regolamento che la società si è
data non sia invece prevista l’applicazione della regola dello svolgimento del
concorso quale prerequisito per la costituzione di nuovi rapporti di lavoro.
Pertanto, il quesito va risolto alla luce delle previsioni di tale regolamento.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 12 GENNAIO
2015

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