mercoledì, Maggio 1, 2024
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FURTO D’IDENTITA’: Emergenza del terzo millennio e sistema di contrasto

Il Titolo
Vbis del D.lgs 141/2010 ha introdotto mirati accorgimenti tecnici ed
amministrativi sul dispositivo di prevenzione e contrasto delle frodi nel
settore del credito al consumo, con particolare riferimento al “FURTO
D’IDENTITA’”.

Il decreto
in parola è stato emanato in attuazione di una Direttiva comunitaria –
Direttiva 2008/48/CE – relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché
modifiche del titolo VI del TUB (D.lgs 385/93) in ordine alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi.

A far data
dall’ottobre 2012, in ossequio al contenuto dell’art.30ter del D.lgs 141/10, è
stato istituito presso il MEF un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti
dilazionati o differiti, con specifico riferimento al “FURTO D’IDENTITA’”.

Di
particolare interesse esplicativa è risultata la Circolare del MEF del 17
luglio 2014[1]che in
sintesi ha chiarito:

a. Il principio di obbligatorietà di
adesione da parte dei soggetti indicati al comma 5 dell’art.30 ter del D.lgs
141/10 (banche – comunitarie ed extracomunitarie – intermediari iscritti
nell’elenco generale di cui all’art.106 del TUB e altri);

b. L’obbligo di consultazione unicamente
nei casi in cui non si conosce il cliente (in assenza di rapporti pregressi)
ovvero dubbi sulla reale identità degli stessi.

Se in
passato gli approfondimenti circa l’autenticità dei documenti esibiti per la
identificazione della clientela era rimessa esclusivamente alla valutazione
dell’intermediario, oggi tale procedura, grazie al neo costituito Archivio, è
diventata obbligatoria con il chiaro intento di contrastare le frodi ovvero il
furto d’identità inteso proprio come una sorta di allarme sociale.

L’ulteriore
obbligo in capo agli intermediari, definiti “aderenti”, è quello di trasmettere
al titolare dell’archivio le informazioni relative ai casi che configurano un
rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.

In tal
senso, nell’ambito del sistema di prevenzione, è istituito, presso l’ente
gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente dei
ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver
subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Un contrasto
efficace è possibile, insieme si può!

P.S.: Per quanto di possibile interesse, segnalo la piattaforma MF-FRAUD prodotto da METODA FINANCE Srl in grado di
offrire:

Gestione delle richieste di verifica dati e
dei riscontri

Attivazione del periodo di monitoraggio

Comunicazione dell’esito (accertamento
frode/conclusione)

Gestione di Alert e la comunicazione di
notifiche

Monitor delle trasmissioni in corso di
elaborazione e quelle svolte;

Log delle attività richieste, attività
svolte, variazioni di stato, protocolli di invio e di ricezione

Workflow delle attività

• Web services di scambio
delle informazioni con altri sistemi esterni (es. Applicativi aziendali,
Gestionali, Applicativi di terze parti, etc.)

www.metoda.itfinance@metoda.it



[1]MEF- Circolare 17 luglio 2014 ID
2094108, “Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, titolo V-bis, recante “Istituzione
di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi
nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di
identità”” (pdf (link is external), 413 K, 2 pp. )

 

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