venerdì, Maggio 17, 2024
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FALLIMENTO: Responsabilità dei sindaci nel caso di fallimento

Una Srl, al
momento della costituzione, nel 2002, nomina nell’atto costitutivo il collegio
sindacale, mentre lo statuto rinvia alla normativa prevista dal Codice civile.
Come si configura la responsabilità dei sindaci rispetto alla società, ai soci
e ai terzi in caso di fallimento? La società non ha mai superato nessun limite
che fa sorgere l’obbligo di nomina.

A. R. – LECCE

R I S P O S T A

L’articolo 2477 del Codice civile
prevede che la nomina del collegio sindacale possa essere conseguenza di un
obbligo di legge (2° e 3° comma ) o di una “scelta” della società (1° comma).
In entrambi i casi, trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni (articolo 2397 del Codice civile).

Pertanto, i
doveri, i poteri e le eventuali responsabilità dei sindaci (articolo 2407 del
Codice civile), comunque nominati, rimangono le medesime.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 FEBBRAIO
2015

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