lunedì, Aprile 29, 2024
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PROCEDURE CONCORSUALI: L’imprenditore agricolo non può fallire

L’imprenditore
agricolo può fallire? Oppure è ancora un soggetto escluso da tale procedura? In
base a quale articolo?

A. S. – PIACENZA

R I S P O S T A

L’imprenditore agricolo non è soggetto
a fallimento in quanto questa procedura è riservata agli imprenditori
commerciali. La legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n.267)
individua, infatti, determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva in
presenza dei quali un’impresa rientra nel campo di applicazione del fallimento.
In particolare, sotto il profilo soggettivo, l’articolo 1 della legge
fallimentare dispone che sono soggette al fallimento solamente le imprese
private, sia in forma individuale che in forma societaria, che esercitano un’attività
commerciale.

Per individuare
la nozione di impresa commerciale, dovrà farsi riferimento all’articolo 2195,
Codice civile, ove sono elencate le attività che qualificano un’impresa come
tale: si tratta delle attività di produzione di beni o servizi; di
intermediazione nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, acqua,
aria; bancarie e assicurative e attività ausiliarie delle precedenti. Pertanto,
per espressa previsione dell’articolo 1 della legge fallimentare,
l’imprenditore agricolo non rientra tra i soggetti fallibili.

A conferma si
ricorda che l’articolo 23 del Dl 99/2011 ha esteso, in via eccezionale, la
procedura di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis della
legge fallimentare alle imprese agricole che sarebbero naturalmente escluse
dalla predetta disciplina.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 FEBBRAIO
2015

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