venerdì, Maggio 17, 2024
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TITOLI DI CREDITO: Nozione e funzione

Il codice civile non riporta una definizione di titolo di credito, ma si
limita a dettare una disciplina generale agli artt. 1992 e ss.,
applicabile qualora non diversamente disposto dalle leggi speciali in
materia (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736;
L. 12 giugno 1973, n. 349; d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156). Cionondimeno,
il titolo di credito può essere definito come quel documento che incorpora una promessa unilaterale di pagamento in favore del legittimo possessore. In altre parole, l\’obbligazione scritta e sottoscritta nel titolo di credito attribuisce al creditore che lo possiede il diritto a ricevere la prestazione indicata nel titolo stesso; si tratta di un diritto autonomo che permette di velocizzare la circolazione dei beni, ovviando altresì
agli inconvenienti della cessione quali il rischio che il cedente non
sia il titolare del diritto e l\’esposizione alle eccezioni del debitore
ceduto.

Caratteristiche

Come poc\’anzi anticipato, caratteristiche peculiari dei titoli di credito sono l\’incorporazione, la letteralità e l\’autonomia. Per effetto dell\’incorporazione, invero, il titolo di credito diviene configurabile quale documento costitutivo,
di talchè il documento stesso finisce per essere prova dell\’esistenza
del diritto e il suo trasferimento comporta anche il trasferimento del
diritto. Il diritto è altresì caratterizzato dal tenore letterale del titolo,
dimodoché i limiti della pretesa azionabile dal portatore sono quelli
testualmente indicati e non è possibile ottenere una prestazione diversa
da quella riportata nel titolo. Rispetto ad ogni altro possibile
possessore, infine, il diritto di credito è indipendente sia sotto il profilo della titolarità che sotto il profilo del
contenuto; di conseguenza, all\’ultimo possessore non possono di regola
essere opposte eccezioni di natura personale riguardanti i rapporti con
precedenti possessori.

Tipologie di classificazione

I titoli di credito possono essere variamente raggruppati in base al
contenuto, alle regole di circolazione ovvero al rapporto fondamentale
sottostante.

Rispetto al contenuto si suole distinguere tra:
titoli di credito in senso stretto: attribuiscono il diritto di ottenere una somma di denaro (es. assegni, cambiali);
titoli di massa: attribuiscono il diritto di partecipazione a prestiti o capitali di società o enti (es. obbligazioni, azioni);
titoli rappresentativi di merci: attribuiscono il
diritto di ritirare o di trasferire merci in viaggio o depositate presso
i magazzini generali (es. polizza di carico, fede di deposito).

Rispetto alle regole di circolazione si suole distinguere tra:
titoli al portatore (artt. 2003-2007 c.c.): trasferibili mediante consegna (es. banconote, obbligazioni);
titoli all\’ordine (artt. 2008-2010 c.c.): trasferibili mediante girata (es. assegni, cambiali);
titoli nominativi (artt. 2012-2027 c.c.): trasferibili mediante annotazione del beneficiario nel titolo e nel registro dell\’emittente (es. azioni).

Rispetto al rapporto fondamentale si suole distinguere tra:
titoli causali: riportano l\’indicazione del rapporto fondamentale (es. titoli rappresentativi di merci);
titoli astratti: prescindono dal rapporto fondamentale (es. assegni, cambiali).

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