lunedì, Maggio 6, 2024
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EDILIZIA URBANISTICA: L’inerzia del Sindaco si contrasta al Tar

Il Comune ove
risiedo, due anni fa ha emesso un’ordinanza di sgombero di un edificio in grave
stato di abbandono, dichiarandone l’inagibilità e intimando alla proprietà la
presentazione, entro il termine di quindici giorni, di idoneo titolo abitativo
per l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle originarie
condizioni. Tenuto conto che lo stato di abbandono dell’edificio è in parte
causa di infiltrazioni d’acqua nella mia abitazione confinante, due mesi fa ho
provveduto ad inviare una raccomandata al Comune per richiedere notizie circa
gli eventuali ulteriori provvedimenti adottati, a causa del mancato rispetto di
quanto prescritto nell’ordinanza di due anni (tutto è rimasto come allora).

Non avendo
ricevuto nessuna risposta, desidero sapere se e quali altre iniziative posso
prendere per sbloccare la situazione.

A. C. – FIRENZE

R I S P O S T A

Ai sensi dell’articolo 27 del Dpr
380/2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita l’attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale. Come previsto dal comma 3 del sopra citato articolo, tale
attività di vigilanza viene esercitata anche su denuncia dei cittadini.
Inoltre, come stabilito dall’articolo 54, Dlgs 267/2000, rientra nei poteri del
sindaco l’emanazione di provvedimenti che, nell’immediato, possano scongiurare
situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. D’altro canto, in caso di
mancata ottemperanza all’ordinanza emessa dal sindaco, questi può provvedere
d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i
reati in cui gli stessi siano incorsi. Ciò premesso, si ritiene che il lettore
possa reiterare l’istanza al sindaco del Comune di provvedere nei termini sopra
indicati, chiedendo che vengano presi i provvedimenti necessari al fine della
sicurezza degli stabili, anche eventualmente sostituendosi al proprietario
obbligato. Come previsto dall’articolo 2 della legge n.241/1990, in assenza di
risposta da parte dell’amministrazione comunale nel termine di trenta giorni,
il cittadino potrà adire il Tribunale amministrativo regionale territorialmente
competente entro un anno dallo scadere
del suddetto termine. D’altro lato, potrà anche inoltrare richiesta di
risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni al proprietario
dell’immobile degradato.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23 FEBBRAIO
2015

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