venerdì, Maggio 17, 2024
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EDILIZIA URBANISTICA: La modesta violazione sulle altezze delle stanze

Un cittadino ha
realizzato un immobile residenziale. Nel corso dei lavori si è reso conto di
aver realizzato il primo piano con un’altezza pari a mt 2,70 al grezzo. Una volta
realizzati gli impianti idrici, fognario ed elettrico a pavimento, con la
successiva posa in opera del massetto e le piastrelle, tale altezza si è
ridotta a mt 2,63.

E’ evidente che
non viene rispettata l’altezza minima pari a mt 2,70, prevista dal decreto
ministeriale 5 luglio 1975. Vorrei sapere se esiste qualche possibilità di
deroga a tale norma che consenta di rilasciare il certificato di agibilità.

G. A. – CARBONIA

R I S P O S T A

Il Dm del 1975 stabilisce le altezze
interne dei locali abitativi, le quali sono da considerarsi inderogabili in
quanto finalizzate al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, salvo deroghe
per le parti accessorie e per i Comuni montani. Si deve anzitutto verificare se
il regolamento locale ammetta delle tolleranze, nonché se sia specificato che
l’altezza interna dei locali è misurata dal pavimento al soffitto finiti. Si
deve anche sottolineare che l’articolo 5 del Dl 70/2011 ha introdotto un comma
2 ter all’articolo 34 del Dpr 380/2001 Testo Unico edilizia, il quale dispone
che non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta che non
eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
La Regione Emilia Romagna, che aveva emanato una disposizione sostanzialmente
analoga con l’articolo 19 bis della legge 23/2004, ha chiarito con la circolare
312129 del 27 dicembre 2011, anche alla luce del Dl 70/2011, che il divario del
2 per cento della misura dell’altezza, tra cui “quella minima dei locali
abitativi stabilita dal Dm del 1975”,
non dà origine a violazione edilizia, in quanto da considerare errore
costruttivo tollerato. Quindi, anche se il limite è fissato a fini
igienico-sanitari, si ritiene che questa tolleranza minima non incida sulla
salubrità e possa porre rimedio ad errori costruttivi. D’altronde, che il
limite fosse derogabile è dimostrato dalle leggi regionali sul recupero a fini
abitativi dei sottotetti che hanno previsto altezze inferiori.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23 FEBBRAIO 2015

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