Sono un
insegnate di scuola media, nato nel 1952. ho avuto a gennaio i conteggi per il
riscatto della laurea e sono intenzionato ad aderire per l’intero periodo di
studi (quattro anni), con rateizzazione in 120 mesi. Senonché mi sembra di aver
capito che, per il periodo nel quale rimarrò ancora in servizio (due o forse
tre anni), il prelievo avverrà sul mio stipendio mensile, mentre, una volta
fatta domanda di pensionamento, dovrò saldare
tutto l’importo residuo, perché non è previsto che la rateizzazione
prosegua sulla pensione. Le cose stanno davvero così?
P. B. – ROMA
R I S P O S T A
La risposta è negativa.
L’articolo 150
del Dpr 1092/1973, che si occupa del pagamento del contributo di riscatto,
prevede che esso può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute
mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, o sul trattamento diretto di
quiescenza, per un periodo di tempo non superiore a quello di riscatto. Nel
caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di
riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall’indennità
stessa. Di conseguenza, al momento del pensionamento il pagamento continuerà
sulle rate di pensione e sarà cura dell’Inps, ex Inpdap, procedere alla
trattenuta sulla pensione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16 MARZO 2015