Tutele crescenti. Ok delle banche a mutui e prestiti
Mutui e prestiti anche per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti
lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con il contratto a tutele crescenti
si applicano gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio
rispetto a quelli che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio
contratto a tempo indeterminato. In altre parole, ciò significa che ai
fini della concessione di mutui e prestiti i neo assunti (dal 7 marzo
2015) saranno equiparati ai lavoratori assunti con il vecchio regime.
Si tratta di una “risposta positiva ed importante – sottolinea il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti – a chi aveva avanzato dei dubbi sulle caratteristiche di affidabilità nel tempo di questo contratto”. “Questa
risposta significa che i giovani che vedranno convertito un rapporto
precario in contratto a tutele crescenti, o che lo avranno come primo
contratto, se avranno bisogno di un finanziamento o di un mutuo potranno
ottenerlo con gli stessi criteri di valutazione adottati per il vecchio
contratto a tempo indeterminato“, precisa Poletti.
Contratto a tutele crescenti –
Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il nuovo contratto a tutele
crescenti (D.Lgs. n. 23/2015) che ha introdotto sostanziali novità
nell’ambito delle sanzioni da applicare in caso di licenziamenti
ritenuti illegittimi dal giudice. Tali modifiche vanno a intaccare
quello che per anni è stato un punto inamovibile per i lavoratori: ossia
l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
In estrema sintesi, il nuovo contratto a tutele crescenti opera nel senso di:
•
limitare il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e
discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare
ingiustificato;
• escludere per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
• prevedere un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio;
• prevedere termini certi per l’impugnazione del licenziamento.
Sul
punto, si rammenta che le nuove regole si associano anche allo sgravio
contributivo triennale (art. 1, co. 118 L. n. 190/2014) previsto per le
assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto, chi assume a tempo
indeterminato dal 7 marzo 2015 potrà godere sia dello sgravio
contributivo triennale che delle nuove regole sui licenziamenti.
Ok a mutui e prestiti – Il tandem messo a punto dal Governo ha convinto anche le banche, che
hanno preso la decisione di applicare – per la concessione di mutui e
prestiti ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tutele
crescenti – gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio che
venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo
indeterminato.
A tal proposito, il ministro del Welfare ha dichiarato che “uno
degli obiettivi del jobs act è esattamente questo: dare prospettive più
certe ai giovani, in modo che possano decidere più liberamente del loro
futuro“. “Sono convinto – conclude il ministro – che
tutto il sistema bancario italiano potrà assumere questo orientamento e,
in questo modo, contribuire non solo a migliorare le condizioni di vita
di queste persone, ma anche a sostenere la crescita dei consumi“.