mercoledì, Maggio 8, 2024
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CONTROVERSIE STRADALI: Dopo il ricorso al prefetto niente giudice di pace

Gli agenti
accertatori mi hanno contestato, nel verbale, di non essermi fermato in
corrispondenza della striscia di arresto
e del cartello ben visibile di stop, pur avendo spazio e tempo per arrestarmi.
In realtà, sul luogo dell’accaduto non è presente il segnale di stop (né
verticale né orizzontale), che impone l’obbligo tassativo di fermarsi, ma un
cartello che obbliga a dare la precedenza.

Ho fatto dunque
ricorso al prefetto, che lo ha rigettato, in quanto, 44 giorni dopo il fatto,
sono stati sentiti gli agenti, i quali hanno asserito che non mi ero fermato e
avevo omesso di dare la precedenza. A questo punto ho fatto ricorso al giudice
di pace. Nel frattempo, vorrei sapere dall’esperto se le dichiarazioni inserite
nel verbale possono essere modificate dagli stessi agenti.

A. U. – RIMINI

R I S P O S T A

Si premette che, contro un verbale di
contestazione di violazione al Codice della strada, il ricorso al giudice di
pace è inammissibile qualora sia stato previamente presentato ricorso al
prefetto. E’ possibile, invece, presentare opposizione, ex articolo 205 del
Codice della strada, avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento conseguente
al rigetto del ricorso presentato al prefetto. In sede di opposizione, non può
avere luogo un nuovo esame sul merito della legittimità della sanzione irrogata
dall’organo accertatore, già oggetto di esame da parte del prefetto, in quanto,
diversamente, sarebbe violata la disposizione del comma 4 dell’articolo 204-bis
del Codice della strada, che sancisce, come detto, l’inammissibilità del
ricorso davanti al giudice di pace se è stato previamente presentato il ricorso
al prefetto.

Al riguardo,
tuttavia, in relazione a quanto rappresentato nel quesito, si ritiene
applicabile il principio affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite,
con la sentenza 1786 del 28 gennaio 2010, secondo cui “i vizi motivazionali
dell’ordinanza – ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e
quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione
commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e
quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le
deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate
o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e
decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano
questioni di diritto o questioni di fatto”. Ciò premesso, il giudizio sul
ricorso è demandato all’autorità adita in sede di impugnazione, al cui
apprezzamento oggettivo è rimessa la valutazione, nel caso concreto, degli
elementi di prova forniti dall’interessato.

Se le cose
stanno esattamente come le ha descritte il lettore, la sua responsabilità non
verrebbe meno, in quanto l’infrazione sarebbe comunque compiuta, ma nei
confronti degli agenti accertatori egli potrebbe procedere con una denuncia per
falso.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 20 APRILE 2015

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