mercoledì, Maggio 1, 2024
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LAVORO: Richieste sanzioni congrue per l’uso del precariato

Per otto anni ho
avuto vari contratti a tempo determinato (senza paura) presso un ente pubblico.

Successivamente
ho continuato a lavorare per lo stesso ente con un contratto interinale, e non
so ancora se ci sarà un rinnovo. Vorrei fare ricorso all’ente per tutti questi
anni di precarietà. Ci sono dei termini (e, se sì, quali) entro i quali posso
fare ricorso? Quali possibilità ho di ottenere la trasformazione del contratto
in uno a tempo indeterminato? Non c’è stata una sentenza della Corte di
giustizia europea che condanna l’Italia per scorrettezze in questo campo?

P. M. –ASTI

R I S P O S T A

Va premesso che le controversie in
materia di lavoro sono devolute, ex articolo 63 del Dlgs 165/2001, al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro; così come va detto che, per
espressa previsione legislativa (articolo 36, comma 5, dello stesso Dlgs), “la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni”.

Quanto
all’intervento dell’Europa sulla materia dei rapporti di lavoro a tempo
determinato che generano il fenomeno del precariato, occorre dire che esso, in
effetti, si è manifestato a più riprese. Innanzitutto con la direttiva 1999/Ce,
cui l’Italia si è adeguata approvando la legge 368/2001, da ritenere tuttora la
normativa base, pur con diverse modifiche, di cui le ultime, senza contare il
Jobs Act, sono contenute nel “collegato sviluppo” (legge 134/2013) e nel Dl
34/2014. essa è in gran parte utilizzata anche nel pubblico impiego, attraverso
una specifica normativa di collegamento inserita nei regolamenti interni di
accesso.

La Corte di
giustizia Ue, con l’ordinanza del 12 dicembre 2012, ha lasciato ai
singoli membri ogni determinazione in merito al sanziona mento della violazione
della normativa, raccomandando che essi prevedano sanzioni congrue e non
simboliche (senza obbligo, comunque, di trasformazione del rapporto in tempo
indeterminato).

A questo
proposito si deve ricordare che la legislazione nazionale attuale (articolo 36,
comma 5 citato), mentre vieta la trasformazione del rapporto a tempo
determinato, stabilisce che “il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni
imperative”. Si deve annotare, infine, che l’azione davanti al giudice
ordinario in materia di rapporti di lavoro si prescrive nel termine ordinario
decennale.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 20APRILE 2015

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