venerdì, Maggio 17, 2024
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COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: Giurisprudenza “pro & contro”

Assicurazioni

ACCORDO
TRA COMPAGNIE PER LA LIQUIDAZIONE DEL

DANNO

L\’ accordo tra compagnie
assicurative in virtù del quale ogni società aderente si impegna a liquidare e
pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, non è qualificabile come
contratto a favore del terzo, non attribuendo al terzo danneggiato vantaggi
diretti e giuridici, di conseguenza il danneggiato non ha azione diretta nei
confronti del proprio assicuratore.

(Cassazione,
17 marzo 2015, n. 5218)

RESPONSABILITÀ
DELLA A.S.L. PER L’ILLECITO DEL MEDICO CONVENZIONATO

L’A.S.L. è responsabile ex
art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa
convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra
quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla
legge.

(Cassazione,
27 marzo 2015, n. 6243)

LOCAZIONE

In tema di immobili adibiti
ad uso diverso dall\’abitazione, in virtù del principio della libera
determinazione convenzionale del canone locativo vigente per gli immobili
destinati ad uso commerciale, è consentito alle parti prevedere la determinazione
del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo
nell\’arco del rapporto, purché la stessa previsione non costituisca un
espediente per aggirare la norma imperativa di cui all’art. 32 della legge n. 27 luglio
1978 n. 392 con la quale il legislatore si è riservato la facoltà di
determinare le modalità e la misura dell\’aggiornamento
del canone in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta,
sottraendola alla disponibilità della parti.

(Corte di
Cassazione, 24 marzo 2015, n. 5849)

LOCAZIONE

In materia di locazione,
l\’inidoneità dell\’immobile all\’esercizio dell\’attività commerciale o
industriale per la quale è stato locato – che può consistere anche nella
mancanza dei requisiti all\’uopo prescritti dalla pubblica autorità – non
comporta, per il locatore, l\’obbligo di operare modificazioni o trasformazioni
che non siano state poste a suo carico dal contratto, poiché al locatore
incombe l\’obbligo di conservare, non già di modificare, lo stato esistente al
momento della stipula della locazione, che il conduttore hariconosciuto idoneo
all\’uso pattuito.

(Tribunale di Milano, 2 dicembre
2014, n. 14376)

ASTREINTES

Non si può considerare in
contrasto con un principio fondamentale, desumibile dalla
Costituzione o da fonti equiparate, il provvedimento di condanna al pagamento
di una somma che si accresce con il protrarsi dell\’inadempimento, impartito da
un giudice al fine di coazione all\’adempimento di un obbligo infungibile. Le
astreintes previste in altri ordinamenti, dirette ad attuare, con il pagamento
di una somma crescente con il protrarsi dell’inadempimento, una coercizione per
ottenere l’adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, non sono,
quindi, incompatibili con l’ordine
pubblico italiano.

(Cassazione,
15 aprile 2015, n. 7613)

EFFETTI
DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

INADEMPIMENTO

La risoluzione del
contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice
priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne
consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione
pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito
di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini
del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli
interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c.

(Cassazione,
30 marzo 2015, n. 6401)

ONERE
DELLA PROVA – POLIZZA FIDEIUSSORIA

Il creditore che escute
una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per
l\’operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di
accertamento negativo, poiché, ai sensi dell\’art. 2697 cod. civ., l\’onere di
provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma
titolare ed intenda farlo valere.

(Cassazione,
12 dicembre 2014, n. 26158)

TRA LE
NOSTRE SENTENZE:

Tizio citava in giudizio
la Compagnia Alfa, la società agente Beta e il signor X chiedendo accertarsi la
responsabilità solidale dei convenuti per l’indebita appropriazione, da parte
di X, della somma versata a fronte di una proposta di assicurazione sulla vita
mai perfezionatasi, e la loro condanna al pagamento dei danni patrimoniali e
morali subiti a causa dell’illecito.

L’attore riferiva di aver
intrattenuto un rapporto fiduciario con la Compagnia, tramite la sua agenzia,
affidata alla società Beta. Nel 2003, il legale rappresentante di Beta, il
citato signor X, gli avrebbe fatto sottoscrivere una proposta di polizza sulla
vita, facendosi consegnare, contestualmente, l’importo in contanti di €
50.000,00, e rilasciandogli, in calce alla menzionata proposta, una “quietanza
di pagamento”, garantendogli che la polizza vita emittenda avrebbe reso un
tasso annuo del 4,5%.

Successivamente, la
società Beta gli avrebbe inviato un certificato integrativo di polizza, nel
quale si precisava che il prodotto assicurativo in questione era un contratto
di capitalizzazione a premio unico.

Dopo circa un anno, in ambito locale,
cominciavano a diffondersi notizie su alcune irregolarità poste in essere da X
nei confronti della clientela. Tizio chiedeva, quindi, chiarimenti alla
Compagnia, venendo, così, ad apprendere che la polizza vita, che riteneva di
avere stipulato, in realtà non esisteva, in quanto non era mai stata emessa, e
che la Compagnia non aveva incassato, su di essa, alcun premio.

Si costituiva in giudizio la Compagnia
contestando la fondatezza delle domande ed eccependo, in via subordinata, il
concorso colposo dell’attore nella produzione del danno.

In particolare, la Compagnia eccepiva
l’inapplicabilità dell’art. 2049 c.c., invocato dall’attore, nella fattispecie:
il signor X, infatti, non era agente della Compagnia, essendo il mandato
agenziale stato conferito alla Società Beta; e che, in ogni caso, l’agente non
aveva il potere di concludere, in nome e per conto della Compagnia, polizze di
natura finanziaria quali quelle dedotte in giudizio, ma solo contratti
assicurativi, come emergeva dalla procura conferita alla Società agente e depositata
presso la Camera di Commercio.

Il Tribunale di Grosseto ha respinto
le domande nei confronti della Compagnia (accogliendole, invece, nei confronti
di X e della Società Beta), ritenendo che il “contratto” stipulato dall’attore
con X fosse estraneo al novero dei contratti che, in base alla procura versata
in atti e depositata presso la Camera di Commercio, l’agente potesse stipulare,
avendo chiara natura finanziaria e non assicurativa. L’attore, pertanto,
non poteva invocare il principio dell’affidamento facendo valere una
incolpevole aspettativa di fronte all’apparenza del diritto, essendo la
procura assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel
registro delle imprese e, quindi, agevolmente verificabili i limiti e il
contenuto della stessa.

(Tribunale di
Grosseto, 24 marzo 2015)

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