venerdì, Maggio 17, 2024
spot_img

LAVORO: Licenziamento legittimo

È LEGITTIMO, NEL
LICENZIAMENTO COLLETTIVO, SCEGLIERE CHI LICENZIARE USANDO PARAMETRI DIVERSI PER
LAVORATORI CON PROFESSIONALITÀ DIFFERENTI

(Tribunale di
Milano, ordinanza 19 marzo 2015)

Un lavoratore, licenziato a seguito di una
procedura di riduzione del personale, conveniva in giudizio la sua ex datrice
di lavoro, lamentando l’illegittimità del licenziamento e contestando, in particolare,
i criteri utilizzati dalla Società per individuare i lavoratori da licenziare.

Sosteneva, infatti, il ricorrente che l’utilizzo
di parametri differenti in funzione di gruppi di lavoratori diversi
(raggruppati per Business Unit e per mansioni svolte) fosse contrario a correttezza
e buona fede, essendo, al contrario, imprescindibile l’applicazione di
parametri di selezione uniformi per tutti i lavoratori impiegati nell’azienda.
Nello specifico, riteneva il lavoratore che la Società non avrebbe potuto
valorizzare taluni criteri (come il titolo di studio) solamente per alcuni
dipendenti e non anche per gli altri.

La Società resisteva negando ogni asserita
arbitrarietà, irragionevolezza e/o discriminatori età nella scelta dei
lavoratori da licenziare, sottolineando, al contrario, la razionalità e l’obiettività
nella scelta e nell’applicazione dei criteri di selezione, formulati tenendo
conto delle diversità esistenti tra le varie figure professionali presenti nell’azienda.
In particolare, la Società riteneva di non aver fatto altro che adottare il
criterio generale della “competenza professionale”, declinandolo in modo differente in relazione alle diverse
figure professionali. Ciò in base all’assunto dell’impossibilità di utilizzare parametri
uniformi per valutare la competenza professionale di figure non comparabili tra
loro quali, ad esempio, progettisti, impiegati amministrativi e venditori.

Il Giudice, nel recepire integralmente le
difese della Società, ha ritenuto che la possibilità di valorizzare indici di
selezione differenti per lavoratori aventi professionalità differenti è
giustificata dal fatto che, a seconda delle mansioni svolte dal singolo
dipendente, variano le qualità da considerarsi rilevanti ai fini della scelta
del personale da mantenere in servizio. Così, ad esempio, il titolo di studio
potrà essere valorizzato nel caso di lavoratori addetti a mansioni richiedenti
una determinata qualifica, mentre per coloro i
quali svolgono la propria attività “sul campo” o a contatto col pubblico (come
ad esempio i venditori), avranno un maggior peso criteri quali l’esperienza
maturata nel settore e la capacità di customer interface; su tali premesse il Giudice ha, conseguentemente, rigettato il
ricorso.

È dunque legittimo, in caso di licenziamento
collettivo, declinare il criterio delle esigenze tecnico produttive e
organizzative, di cui all’art. 5, L. n. 223/1991, adottando sotto-criteri di
scelta differenti per gruppi di lavoratori svolgenti mansioni infungibili tra
loro.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche   1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
Riforma della magistratura

L’allarme dell’Anm: “Vogliono indebolirci”. Ovazione per Mattarella

L'allarme dell'Anm: "Vogliono indebolirci". Ovazione per Mattarella Il Presidente della Repubblica è intervenuto al 36° Congresso dell'associazione dei magistrati che lanciano l'allarme sui cambiamenti già annunciati nel mondo della giustizia 10 maggio 2024 Fonte: Agi.it AGI - Una...