domenica, Maggio 5, 2024
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CONFLITTO D’INTERESSI: Controlli caso per caso

Un soggetto detiene una partecipazione
al capitale sociale in una società a responsabilità limitata tramite una
società fiduciaria. Questa persona decide di cedere le quote a un’altra
società, di cui è amministratore. In tal caso si realizza un conflitto di
interessi, a norma dell’articolo 2391 del Codice civile?

V.
D.
– TREVISO

R
I S P O S T A

In
un caso del genere si potrebbe configurare un conflitto di interesse, ma va
tenuta presente una serie di precisazioni.

In base all’articolo 2391, comma 1, del
Codice civile, l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e
al collegio sindacale (se istituito) di ogni interesse ( anche indiretto), per
conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società,
precisandone natura, termini, origine e portata.

La norma stabilisce quindi un obbligo di
informativa da parte dell’amministratore verso gli altri amministratori,
obbligo che comporta l’astensione dal voto nel caso di amministratore delegato.
Una volta che l’amministratore abbia adempiuto ai propri doveri di
informazione, il consiglio di amministrazione può votare e la delibera deve
contenere adeguate motivazioni sulle ragioni e sulla convenienza
dell’operazione per la società. Se l’amministratore ha adempiuto ai propri
obblighi informativi, colui che ha dato il proprio consenso all’operazione non
è legittimato a impugnare la delibera.

In generale, si configura ipotesi di
conflitto di interesse ogniqualvolta vi sia ragionevole motivo di ritenere che
l’amministratore, nelle concrete circostanze del caso, rappresenti di ricavare,
dal compimento o dall’omissione dell’operazione, una utilità qualitativamente e
quantitativamente rilevante, posto che ciò sia riconoscibile e derivi da un
rapporto giuridico apprezzabile (Cassazione, sentenza 3483 del 4 aprile 1998).
Il concetto è stato oggetto di chiarimento in ambito giurisprudenziale, ove si
sono delineate le seguenti figure di conflitto di interesse:

a) conflitto
di interesse concorrente, se l’amministratore può rendersi affidatario di
lavori a condizioni vantaggiose anche per la società (Cassazione, sentenza
12700 del 22 dicembre 1993);

b) conflitto
di interesse potenziale, se l’operazione deliberata con interesse dell’amministratore può presumibilmente
recare pregiudizio alla società;

c) conflitto
di interesse contrastante, se nell’operazione deliberata l’amministratore è,
anche indirettamente, controparte della società;

d) conflitto
di interesse attuale, quando l’operazione deliberata è tale da recare lesione
dell’interesse della società.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 04 MAGGIO2015

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