mercoledì, Maggio 1, 2024
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PREVIDENZA: La pensione austriaca è imponibile in Italia

Un contribuente italiano riceve,
oltre alla pensione dall’Inps, una pensione dall’Austria. Sostiene di non
doverla dichiarare in Unico, in quanto l’ente previdenziale austriaco comunica
l’importo all’Inps e quest’ultimo applica le imposte. Tuttavia, di tale
operazione non vi è traccia, nemmeno nella certificazione Inps dove le ritenute
applicate corrispondono al solo reddito di pensione italiano. L’articolo 18
della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Austria afferma che “le
pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente, in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”: perciò mi sembra
corretto che non vengano applicate imposte dall’Austria e che tale importo sia
dichiarato tra i redditi del
contribuente. E’ corretta la mia scelta o ha ragione il contribuente?

A. C. – PADOVA

R I S P O S T A

In linea di
principio, in base alla normativa fiscale italiana, i soggetti fiscalmente
residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi da essi
prodotti, a prescindere dal luogo di effettiva produzione. L’origine estera di
un reddito può, tuttavia, in linea di principio, dar luogo a fenomeni di
tassazione concorrente, dal momento che la potestà impositiva dello Stato
italiano potrebbe sovrapporsi con quella rivendicata dallo Stato della fonte.

In linea generale, va subito rilevato
che la disciplina delle pensioni trova una sua autonoma collocazione in base
alla diversa fonte del trattamento pensionistico e alle sue caratteristiche nel
Paese della fonte. Infatti, le istruzioni al modello Unico precisano che “sono
pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale, tali pensioni
sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Sono pensioni private
quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi
esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In generale, tali
pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario”.

Al fine di risolvere tale conflitto
ed evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito, la Convenzione contro le
Doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e l’Austria prevede una disciplina
specifica sulla tassazione delle pensioni, che integra la normativa interna.
Tale convenzione all’articolo 18 prevede che “fatte salve le disposizioni del
paragrafo 3 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato contraente (Italia) in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato (Italia)”. Invece, il
comma 3 dell’articolo 19 della stessa Convenzione (che regolamenta le pensioni
pubbliche) stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente (Austria) o da una sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una
persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente
(ndr:Italia) qualora il pensionato sia un residente di questo Stato e ne abbia
la nazionalità”.

Ora, pur non sapendo la natura, privata
o pubblica, della pensione percepita dal lettore, sembrerebbe che, poiché il
soggetto percettore, per quanto si può capire, sembra essere di nazionalità
italiana, comunque, in base alla convenzione (la cui applicazione deve essere
richiesta direttamente all’ente erogante) la stessa debba essere tassata solo
in Italia.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 01
GIUGNO 2015

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