domenica, Maggio 12, 2024
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DIRITTO DI FAMIGLIA: Limiti alla possibilità di separarsi in Comune

Mi
riferisco all’articolo 12 del Dl 132/2014 e alla circolare 6/2015 del ministero
dell’Interno. La norma prevede che, nella procedura di separazione davanti al
sindaco, non siano ammessi accordi che contengano patti di trasferimento
patrimoniale. Si considerano tali solo quelli che siano produttivi di effetti
traslativi di diritti reali. Orbene, la previsione dell’assegnazione della casa
coniugale, necessaria, dal momento che i coniugi dovranno vivere separati, può
rientrare nell’accordo procedurale davanti al sindaco e rientra nel divieto
citato, dal momento che tale assegnazione non produce effetti traslativi di
diritti reali?

A. M.– CERIGNOLA

R I S P O S T A

La legge e la
giurisprudenza sono ormai concordi nel sostenere che l’istituto
dell’assegnazione della casa familiare discende esclusivamente dalla norma
contenuta nell’articolo 337-sexies del Codice civile, nell’interesse dei figli;
il provvedimento che ne consegue è trascrivibile e opponibile ai terzi. La
procedura prevista dall’articolo 12 della legge 132/2014 non è applicabile in
presenza di figli (minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave,
non economicamente autosufficienti), vale a dire nei casi in cui potrebbe
essere disposta l’assegnazione della casa familiare, disciplinata dalla norma
citata, non può rientrare tra gli accordi davanti all’ufficiale di stato
civile.

In
mancanza di figli da tutelare, peraltro, il problema della casa non può essere
demandato a un giudice, ma dev’essere risolto dai coniugi o ex coniugi con
riferimento alle norme ordinarie. Ad esempio, due comproprietari potrebbero
decidere che uno di loro continui a godere del bene, e a quali condizioni
economiche, o il proprietario potrebbe concedere in locazione o dare in comodato
l’immobile all’altro.

La
circolare indicata dal lettore, mutando l’orientamento, ha chiarito che il
divieto di inserire, nell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile, patti
di trasferimento patrimoniale non impedisce di pattuire l’obbligo di pagamento
di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (in quanto una tale
disposizione determina l’insorgenza di un rapporto obbligatorio incapace di
produrre effetti traslativi su un bene determinato), mentre impedisce di
inserire la corresponsione dell’assegno periodico di divorzio in unica
soluzione, in quanto considerata attribuzione patrimoniale (mobiliare o
immobiliare).

In
tale ottica un eventuale accordo sul godimento temporaneo della casa coniugale,
valevole solo fra le parti e non opponibile ai terzi, potrebbe essere forse
accettato; anche se in relazione alla fattispecie concreta si potrebbe rendere
necessario formalizzare tale accordo in relazione alle norme generali. Le parti
devono comunque essere consapevoli del fatto che l’ufficiale di stato civile
non è chiamato a entrare nel merito delle condizioni concordate tra i coniugi,
e della loro congruità, come ribadito nella circolare citata.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14SETTEMBRE 2015

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