Dopo
la sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato, è possibile realizzare un
pergolato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge 42/2004,
articoli 142, comma 1, e articolo 137, senza dover aspettare la valutazione da
parte dell’ufficio comunale con delega al paesaggio, che potrebbe quindi non
autorizzare. Nel caso di diniego da parte del Comune, come ci si deve
comportare? Nel caso in cui volessi realizzare comunque il pergolato in
questione, a cosa andrei incontro?
M. Q.– L’AQUILA
R I S P O S T A
La sentenza
indicata nel quesito interessa l’aspetto normativo urbanistico edilizio
dell’intervento, e non l’aspetto paesaggistico, in quanto l’autorizzazione
paesaggistica è un “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire
o altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio” (Dia,
dichiarazione di inizio attività, Scia, segnalazione certificata di inizio
attività, eccetera).
Detto
questo, va specificato che l’intervento proposto dev’essere oggetto di
richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, e che,
nel caso essa non venga presentata (e quindi si realizzi l’opera abusivamente
rispetto alle norme sul paesaggio), si potrà chiedere la sanatoria, se
compatibile con l’articolo 167 del Dlgs 42/2004, con pagamento della relativa
sanzione. Nel caso di rigetto, si dovrà procedere al ripristino dello stato dei
luoghi.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14SETTEMBRE 2015