giovedì, Maggio 9, 2024
spot_img

PRIVACY: La telecamera in negozio va segnalata

La telecamera in negozio va segnalata
(Cassazione, Sentenza 2.9.2015 n. 17440)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente -Dott. NUZZO
Laurenza – Consigliere -Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere
-Dott. MANNA Felice – Consigliere -Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
-ha pronunciato la seguente: sentenzasul ricorso proposto
da:MINISTERO DELL\’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore,rappresentato e difeso dall\’Avvocatura Generale dello Stato,
presso icui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
perlegge; – ricorrente – eAUTORITA\’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI, in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall\’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesin. 12, è domiciliato per legge; controIMPRESA
INDIVIDUALE TORREFAZIONE (OMISSIS), in persona del legaleprotempore,
M.A.S.; – intimata -avverso la sentenza depositata dal Tribunale di
Palmi, Sezionedistaccata di Cinquefrondi, l\’1 maggio 2011;Udita, la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25settembre
2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;sentito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore generale Dott.PRATIS Pierfelice, che
ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministrodell\’interno e
l\’accoglimento di quello dell\’Autorità Garante per laprotezione dei
dati personali.



Fatto



A seguito di un\’attività di controllo
amministrativo presso la Torrefazione (OMISSIS), gli agentidel
Commissariato di Taurianova accertavano la presenza, all\’interno del
negozio, di unatelecamera collegata ad un monitor ubicato sul soppalco
dell\’esercizio commerciale utilizzata daltitolare dell\’attività con lo
scopo di sorvegliare l\’accesso degli avventori nel proprio
negozioquando si recava al piano superiore.



Gli operatori, in considerazione della
mancanza dell\’apposito cartello previsto dal D.Lgs. n. 196del 2003,
art. 13, procedevano alla contestazione dell\’illecito amministrativo di
cui all\’art. 161 delcitato decreto legislativo.



M.A.S., legale rappresentante della
Impresa Individuale Torrefazione (OMISSIS), trasmetteva alGarante per
la protezione dei dati personali un proprio scritto difensivo con il
quale, oltre achiedere la propria audizione, chiariva che
l\’istallazione del videocitofono aveva un\’esclusivafunzione di
sicurezza, non concretizzandosi in alcuna violazione della normativa
sulla privacy.



Al termine dell\’attività istruttoria,
il Garante adottava l\’ordinanza ingiunzione n. 264 del 2010,ritenendo
che l\’attività in questione potesse veicolare una portata informativa.



Con sentenza emessa in data 17 maggio
2011, l\’adito Tribunale di Palmi, dichiarata la carenza
dilegittimazione passiva del Ministero dell\’interno, provvedendo
sull\’opposizione ad ingiunzioneavanzata dalla Torrefazione (OMISSIS),
riteneva che la videosorveglianza effettuata da dettoesercizio
commerciale rientrasse si nel concetto di “trattamento”, ma non
integrasse gli estremidella definizione di “dato personale” ai sensi
della normativa vigente.



A tal riguardo, rilevava che, pur
dovendo escludersi che l\’apparecchio in questione potesse
essereconsiderato un videocitofono, le modalità di raccolta dei dati
personali non configuravano unaviolazione delle garanzie di protezione
previste dal Codice dalla privacy, giacchè limitate neltempo e
specifiche nella loro finalità.



Avverso detto provvedimento il
Ministero dell\’interno e l\’Autorità per la protezione dei datipersonali
hanno formulato tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo.



L\’impresa intimata non si è costituita in giudizio.



Diritto



1. – Con l\’unico motivo di ricorso gli
odierni ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazionedi norme
di diritto in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 4, 11, 13 e
161, violazione deiprincipi generali in materia di tutela dei dati
personali ed omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione,
dolendosi che l\’interpretazione fornita dal Tribunale di Palmi sulla
nozione di datopersonale contrasti con la normativa del Codice,
introducendo un\’esimente non prevista dallegislatore.



2. – Il ricorso proposto dal Ministero dell\’interno è inammissibile.



Come si è rilevato, il Tribunale di
Palmi ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delMinistero,
il quale quindi in tanto avrebbe potuto impugnare la sentenza in quanto
avessedenunciato la erroneità della sentenza impugnata sul punto ; ma
nel ricorso in esame non vi èalcuna censura diretta a criticare la
statuizione di difetto di legittimazione passiva del
Ministerodell\’interno.



3. – Il ricorso dell\’Autorità garante per la protezione dei dati personali è fondato.



3.1. – Occorre premettere che il
giudice di merito ha accertato che l\’attività oggetto dicontestazione
(installazione di una videocamera per rilevare le presenze nel locale al
piano terraonde consentire al titolare di controllare dal laboratorio,
collocato su un soppalco, gli accessi allocale stesso) integrasse un
trattamento rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4.
Inproposito, il Tribunale ha ritenuto, alla luce della definizione
contenuta nell\’art. 4 citato, irrilevanteche la videocamera installata
non fosse destinata alla registrazione, atteso che, alla luce
delladefinizione legislativa, integra trattamento anche la mera
attività di raccolta di dati personali.



Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 4, comma 1, lett. a), infatti, costituisce “trattamento,qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l\’ausilio
di strumentielettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l\’organizzazione, la conservazione, laconsultazione, l\’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l\’estrazione, il raffronto,
l\’utilizzo,l\’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione didati, anche se non
registrati in una banca di dati”.



Il Tribunale ha invece ritenuto di non
poter ravvisare nella ripresa delle immagini di coloro
chefrequentavano il locale al piano terra la consistenza di un dato
personale. Premesso che ai sensi delmedesimo art. 4, comma 1, lettera
b) , costituisce “dato personale, qualunque informazionerelativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,
mediante riferimento aqualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale”, il Tribunale haritenuto che
l\’immagine di una persona non potesse essere definita dato personale in
assenza dielementi oggettivi che ne consentano una potenziale
identificazione. In particolare, il Tribunale havalorizzato le modalità
e la funzione della videoripresa, finalizzata unicamente a consentire
altitolare dell\’esercizio di controllare l\’accesso di persone sospette
nel proprio locale al piano terrenoper il tempo in cui lo stesso si
trovava nel laboratorio collocato su un soppalco, in assenza di
ognipotenziale identificabilità delle persone riprese – peraltro da un
apparecchio di non elevatadefinizione – senza alcuna possibilità di
registrazione delle immagini stesse. Il Tribunale ha fattocosi
applicazione del principio per cui “l\’immagine di una persona, pur
possedendo capacitàidentificativa del soggetto, quando viene trattata
non integra automaticamente la nozione di datopersonale, agli effetti
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue
iltrattamento la correli espressamente ad una persona mediante
didascalia od altra modalità, qualeun\’enunciazione orale, da cui sia
possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza
ditali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l\’immagine sia in
grado, per le sue conoscenzepersonali, di riconoscere la persona
ritratta” (Cass. n. 12997 del 2009). E, su tale base, ha quindiritenuto
insussistente, nella specie, l\’obbligo per il titolare dell\’esercizio,
di apporre l\’informativa dicui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13.



3.2. – Il Collegio ritiene che, nella
vicenda oggetto di sanzione, sussistano entrambi gli elementi
inpresenza dei quali l\’art. 13, prescrive l\’obbligo di informativa: il
trattamento, consistente nellaraccolta delle immagini delle persone che
accedono nel locale e vengono riprese da unavideocamera non segnalata,
e il dato personale. Invero, ai fini che qui rilevano, non
apparepossibile dubitare del fatto che l\’immagine costituisca dato
personale, rilevante ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 2003, art. 4, comma
1, lett. b), trattandosi di dato immediatamente idoneo a
identificareuna persona, a prescindere dalla sua notorietà (come invece
sembra supporre la citata pronuncia diquesta Corte). Del resto, già
Cass. n. 14346 del 2012 ha affermato che “non può dubitarsi,nonostante
in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche
l\’immagine di unapersona, in sè considerata, quando in qualche modo
venga visualizzata o impressa, possa costituire”dato personale” ai
sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), noto anche come
“codiceprivacy”. In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni
del Garante per la protezione di datipersonali (21 ottobre 1999; 4
ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), nonchè la
decisivacircostanza della previsione, nell\’ambito del codice privacy,
di una specifica norma (art. 134) inmateria di videosorveglianza. Mette
conto di richiamare, inoltre, la Convenzione n. 108/1981 delConsiglio
d\’Europa; la direttiva n. 95/46 CE, art. 2, lett. a), nonchè il
documento di lavoro sullavideo sorveglianza WP67/2002, adottato il 25
novembre 2002 dal Gruppo dei Garanti Europeicostituito ai sensi
dell\’art. 29 della citata direttiva”.



3.3. – Nel caso di specie, se la
possibilità della installazione della videocamera poteva
ritenersigiustificata dalle esigenze di sicurezza prospettate dal
titolare dell\’esercizio commerciale,certamente la detta attività,
integrante, come detto, trattamento di dati personali, avrebbe
dovutoformare oggetto di apposita informativa ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 13.



In proposito, il Provvedimento del
Garante del 29 aprile 2004, applicabile ratione temporis,prevede che “a
differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici
economici possonotrattare dati personali solo se vi è il consenso
preventivo espresso dall\’interessato, oppure uno deipresupposti di
liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).
In caso diimpiego di strumenti di videosorveglianza da parte di privati
ed enti pubblici economici, lapossibilità di raccogliere lecitamente
il consenso può risultare, in concreto, fortemente limitatadalle
caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di
rilevazione, i quali riguardanospesso una cerchia non circoscritta di
persone che non è agevole o non è possibile contattare primadel
trattamento. Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di
deterrenza) che non siconciliano con richieste di esplicita
accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi ousufruire di
taluni servizi”. Da qui la previsione che “nel settore privato, fuori
dei casi in cui siapossibile ottenere un esplicito consenso libero,
espresso e documentato, vi può essere la necessitàdi verificare se
esista un altro presupposto di liceità utilizzabile in alternativa al
consenso, comeindicato nel paragrafo successivo”. A tal fine, il citato
Provvedimento prevede che “un\’idoneaalternativa all\’esplicito consenso
va ravvisata nell\’istituto del bilanciamento di interessi (art.
24,comma 1, lett. g, del Codice). Il presente provvedimento da
attuazione a tale istituto, individuandoi casi in cui la rilevazione
delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le
modalitàstabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata
nell\’intento di perseguire un legittimointeresse del titolare o di un
terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di
personee beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalitàdi prevenzione di incendi
o di sicurezza del lavoro”. In particolare, con riferimento
all\’attività divideosorveglianza senza registrazione (rilevante nel
caso di specie), si stabilisce che “nei casi incui le immagini sono
unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche
oremediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati
legittimi interessi rispetto aconcrete ed effettive situazioni di
pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando sitratta di
esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione
della detenzione didenaro, valori o altri beni (es., gioiellerie,
supermercati, filiali di banche, uffici postali)”.



La ricorrenza di condizioni
legittimanti l\’attività di videosorveglianza comporta
peraltrol\’assoggettamento dell\’attività all\’obbligo di informativa, di
cui all\’art. 13 del d.lgs. n. 196 del2003, a norma del quale “1.
L\’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personalisono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a)
le finalità e le modalità deltrattamento cui sono destinati i dati ; b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento deidati; c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le
categorie di soggettiai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitàdi responsabili
o incaricati, e l\’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti
di cui all\’art. 7; f)gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato aisensi
dell\’articolo 5 e del responsabile.



Con specifico riferimento alla
videosorveglianza, il già ricordato Provvedimento del 29 aprile2004,
prevede al paragrafo 3 che “gli interessati devono essere informati che
stanno per accedere oche si trovano in una zona videosorvegliata e
dell\’eventuale registrazione;



ciò anche nei casi di eventi e in
occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive)o
di attività pubblicitarie (attraverso web cam). L\’informativa deve
fornire gli elementi previsti dalCodice l\’art. 13) anche con formule
sintetiche, ma chiare e senza ambiguità”, con la precisazioneche il
Garante ha individuato, ai sensi dell\’art. 13, comma 3, del Codice un
modello semplificato diinformativa minima”, riportato in allegato. “Il
supporto con l\’informativa: deve essere collocato neiluoghi ripresi o
nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la
telecamera; deveavere un formato ed un posizionamento tale da essere
chiaramente visibile; può inglobare unsimbolo o una stilizzazione di
esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati sele
immagini sono solo visionate o anche registrate”.



3.4. – Discende dalle considerazioni
sin qui svolte che: il titolare della Torrefazione (OMISSIS)poteva
procedere alla videosorveglianza del piano terra del proprio locale;
tale attività integra un”trattamento di dati personali” ai sensi del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. a) e b), riguardandola “raccolta”
l\'”immagine” delle persone; la detta attività avrebbe dovuto formare
oggetto diinformativa rivolta ai soggetti che accedevano al locale ove
era installata la videocamera, con leforme di cui alla citata
regolamentazione.



Il M. a tanto non ha provveduto,
sicchè la sentenza impugnata, che ha accolto l\’opposizioneavverso la
sanzione comminata dall\’Autorità garante, in accoglimento del ricorso
proposto daquest\’ultima, va cassata.



Tuttavia, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito,
ai sensi dell\’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell\’opposizione.



Le spese dell\’intero giudizio possono
essere compensate tra le parti in considerazione dei
dubbiinterpretativi derivanti anche da pronunce di questa Corte.



P.Q.M.



La Corte dichiara. inammissibile il
ricorso del Ministero dell\’interno; accoglie il ricorsodell\’Autorità
garante per la protezione dei dati personali e, decidendo la causa nel
merito, rigettal\’opposizione del M.. Compensa le spese dell\’intero
giudizio.



Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio della Sezione Seconda Civile della CorteSuprema di
Cassazione, il 25 settembre 2014.



Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2015

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Riforme necessarie

Ecco le riforme non più rinviabili | L’analisi di Francesco Giavazzi

Ecco le riforme non più rinviabili | L’analisi di Francesco Giavazzi Fonte: ripartelitalia.it Sul Corriere della Sera Francesco Giavazzi si occupa delle riforme non più rinviabili. Riforme che sono il punto centrale del Pnrr, e che ci siamo impegnati a...
Il decalogo dell'umanità

Il caso Falcinelli

Il caso Falcinelli Paese che vai, usanze poliziesche o penitenziarie che trovi: ma il rispetto della persona e dei diritti inviolabili sono cose sacre in qualunque parte del mondo, a partire dagli Stati Uniti. Il...