venerdì, Maggio 17, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Irrilevante la sede dell’ufficio gare

Siamo
una società, costituita in forma Spa, che commercializza dispositivi medici
(codice attività Istat: 325011 – fabbricazione di materiale medico chirurgico e
veterinario) e prende parte alle gare d’appalto indette dalla pubblica
amministrazione.

La
società si è dotata del modello organizzativo e di gestione secondo quando
previsto dal Dlgs 231/2001. Poiché ha la sede legale nel Lazio e l’unità
operativa in Abruzzo, si chiede di sapere se, per effetto delle disposizioni
contenute nel decreto citato, l’ufficio dev’essere collocato necessariamente
presso la sede legale o può essere posto anche nelle sedi operative o,
comunque, dove si ritiene più opportuno, senza incorrere in sanzioni
penali/amministrative per gli amministratori.

G. C.– MILANO

R I S P O S T A

Occorre
premettere che il Dlgs 231/2001 si applica ad alcuni reati (tra cui, quelli
societari, contro la pubblica amministrazione di terrorismo, di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione dei mercati, di colposa omissione
delle misure di sicurezza) commessi materialmente da amministratori,
rappresentanti o dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente/azienda cui
essi appartengono, e indipendentemente dal luogo aziendale o extra-aziendale
dove siano compiuti.

La
responsabilità è attribuita in capo agli enti che da questo comportamento
traggono un vantaggio o un beneficio. Tuttavia, l’ente non risponde del reato
commesso, se risulta adottato e applicato, prima della commissione del reato,
un modello di organizzazione aziendale atto a prevenire il verificarsi della
fattispecie di reato contemplato dall’interno del decreto 231/2001, a
condizione che preveda un sistema chiaro e formalizzato per quanto attiene
all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla
descrizione dei compiti.

Ne
consegue che è del tutto irrilevante individuare la sede (legale od operativa)
di residenza dell’ufficio gare. E’ dirimente, infatti, il rilievo assegnato
all’unità organizzativa dell’ente/società, allorché sia dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nell’ambito del decentramento organizzativo anche
territoriale, di cui, nella fattispecie, ci dobbiamo occupare. Del resto, sono
i comportamenti illeciti citati che determinano la responsabilità dell’ente se,
alla prova dei fatti, il modello organizzativo è stato disatteso. Infatti, il
documento definisce i principi etici aziendali, nonché i modelli di gestione,
organizzazione e controllo idonei a prevenire i reati, devono formare oggetto
di specifica informativa e formazione per tutti i collaboratori
dell’ente/azienda, ovunque operino. Ad abundantiam, si consideri che eventuali
clausole della lex specialis di una stazione appaltante che prevedano
prescrizioni (ad esempio, solo la sede) a pena di esclusione sarebbero
sanzionate con la nullità, in quanto differenti da quelle previste
dall’articolo 41, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26OTTOBRE 2015

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