giovedì, Maggio 2, 2024
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BILANCIO E CONTABILITA’: Società di persone, può esserci falso in bilancio

Il
14 giugno 2015 è entrata in vigore la normativa sul falso in bilancio, ex legge
27 maggio 2015, n.69. il reato di falso in bilancio si pone solo per le società
di capitali e i bilanci depositati presso le autorità competenti, con
esclusione delle imprese individuali e
delle società di persone, o invece investe la totalità degli imprenditori?

Stefano Lucidi – ROMA

R I S P O S T A

La legge citata
dal lettore si inserisce in un contesto di più ampio respiro, che riguarda da
vicino il sistema delle misure anticorruzione. In particolare, l’articolo 9 e
seguenti della normativa apportano modifiche agli articoli 2621 e 2622 del
Codice civile, e introducono gli articoli 2621-bis (fatti di lieve entità) e
2621-ter (non punibilità per particolari tenuità).

Gli
articoli del Codice civile che sono stati oggetto di modifica e integrazione
sono applicabili solo alle società, anche non quotate, mas non alle ditte
individuali. La nuova disciplina prevede che possa rispondere di falso in
bilancio chi avrà indicato nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, e previste dalla legge,
fatti oggettivamente falsi o non veritieri (quali, ad esempio, l’indicazione
del possesso di beni in realtà non posseduti, oppure crediti inesistenti o
passività fittizie), rimanendo invece escluse dall’area di rilevanza penale le
poste valutative (stime immobiliari o di magazzino, valutazioni di marchi,
brevetti, know-how e altre poste, nonché di perdite su crediti).

I
soggetti che possono commettere il reato di falso in bilancio, secondo la
normativa, sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari. Al riguardo si richiama l’attenzione dei professionisti per il
rischio di concorso nel reato.

Infine,
va segnalato, che, nelle società di persone, possono commettere il reato i soci
illimitatamente responsabili e, quindi, amministratori della società, salve le
esclusioni previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Il socio escluso
che, tuttavia, si ingerisce nell’amministrazione è equiparato agli
amministratori anche sotto il profilo della responsabilità penale.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26OTTOBRE 2015

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