Un
medico è sostituito di guardia medica per 24 ore settimanali. Questa attività è
compatibile con la libera professione di specialista presso un ente
convenzionato?
R. T.– CASERTA
R I S P O S T A
Il rapporto con
il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) è regolato dagli
accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, a norma dell’articolo 8 del Dlgs 502 del 1992 e delle sue
successive modifiche e integrazioni. Il medico di continuità assistenziale, sia
esso titolare o sostituto, non può svolgere attività medico specialista in un
ente convenzionato. L’accordo vigente, infatti, prevede – all’articolo 17,
comma 2, lettera b, che norma le condizioni di incompatibilità – la seguente
fattispecie” “è, inoltre, incompatibile il medico che…operi, a qualsiasi
titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie,
stabilimenti o istituzioni private convenzionate…”.
Tale
formulazione è riportata anche all’interno dell’allegato L,
l’autocertificazione informativa, che il medico di continuità assistenziale
deve rilasciare all’atto dell’accettazione dell’incarico. Le situazioni di
incompatibilità devono essere risolte prima dell’inizio dell’incarico.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26OTTOBRE 2015