sabato, Settembre 21, 2024
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ASSICURAZIONI: Contratti a lungo termine, cinque anni per il recesso

Il
25 gennaio 2002 ho sottoscritto una polizza “A”, – di assicurazione
dell’abitazione e della famiglia, con decorrenza dal 28 gennaio 2202 e scadenza
il 28 gennaio 2012.

Successivamente
essa è stata sostituita, senza discontinuità temporale: – una prima volta dalla
polizza “B” (con lo stesso oggetto, con decorrenza 28 gennaio 2010 e scadenza
28 gennaio 2020); – una seconda volta dalla polizza “C”, sempre con lo stesso
oggetto, con decorrenza 28 gennaio 2015 e scadenza 28 gennaio 2025. In data 29 aprile
2015 ho disdetto la polizza “C”, ribadendo la disdetta l’11 maggio, ma la
compagnia assicurativa ha risposto in entrambe le occasioni che questa polizza
non poteva essere disdetta prima che fossero trascorsi cinque anni, richiamando
l’articolo 21 della legge 99/2009, che riforma l’articolo 1899 del Codice
civile. Qual è il parere dell’esperto?

C. D.– ROMA

R I S P O S T A

A seguito del
cosiddetto decreto Bersani (legge 99/2009), in materia assicurativa, la
disdetta dei contratti assicurativi è divenuta più facile, ma non sono venuti
meno alcuni vincoli contrattuali. Così, a norma dell’articolo 1899 del Codice
civile, come modificato dalla legge citata, i contratti assicurativi – diversi
da quelli sulla vita – che abbiano una durata superiore ai cinque anni e che
riportino uno sconto sulla tariffa annuale possono essere disdetti solo dopo
cinque anni, e con 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza. Nel caso
descritto dal lettore, sembra applicabile proprio tale fattispecie, cosicché il
recesso fuori delle condizioni indicate non è possibile.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2NOVEMBRE 2015

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