Vorrei
sapere se corrisponde al vero quanto mi è stato riferito sul fatto che un
figlio, che a sua volta è padre, non può rifiutare l’eventuale eredità dal
proprio padre, in quanto è obbligato a tutelare i propri figli minorenni, i
quali domani potrebbero far rilevare i propri diritti.
G.
M. – VILLASANTA
R
I S P O S T A
La risposta è
negativa: la scelta di rinunziare all’eredità del genitore è del tutto
discrezionale, e nessuno potrà rinfacciare a chi compie questa scelta non aver
voluto incrementare il proprio patrimonio con l’eredità del padre.
L’unica
eccezione a tale principio è contenuta nell’articolo 524 del Codice civile, che
consente ai creditori del rinunziante (tra i quali certamente non si possono
annoverare i suoi figli minori) di rendere inefficace, nei loro confronti, la
rinunzia, in modo da soddisfarsi sulla quota del patrimonio ereditario
spettante al loro debitore.
Occorre
però tenere conto che, rinunziando il figlio, i diritti di questi spettano, per
rappresentazione (articoli 467 e 468 del Codice civile), ai figli del
rinunziante.
Peraltro,
anche se questi sono minori d’età, pure per loro decorre il termine decennale
(dall’apertura della successione) per accettare l’eredità: quindi, se i loro
genitori non si adoperano per far loro compiere tale accettazione (che deve
avvenire “con beneficio d’inventario”, come previsto dall’articolo 472 del
Codice civile),trascorsi dieci anni dalla morte del nonno i nipoti perdono il
diritto di accettare l’eredità, che si devolverà come se anch’essi avessero
rinunziato. Teoricamente, il danno causato al minore – non dalla rinunzia, ma
dall’inerzia del genitore quale esercente la potestà – potrebbe essere soggetto
ad azione giudiziaria.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2NOVEMBRE 2015