Una
Sas di agenzia è composta da 2 soci, un accomandatario con quota del 60% e un
accomandante con quota del 40%. La società mandante versa i contributi Enasarco
interamente a favore dell’unico socio lavoratore (l’accomandatario). Si chiede
se, al momento della cessazione del rapporto di agenzia, l’indennità spettante
alla Sas deve essere attribuita (e quindi tassata) ad entrambi i soci pro
quota, o se spetta al 100% al socio accomandatario.
G. F.– BERGAMO
R I S P O S T A
L’indennità per la
cessazione del rapporto spetta alla società agente e. pertanto, ad essa deve
essere corrisposta indipendentemente dall’effettuazione della prestazione
promozionale da parte del solo socio accomandatario. All’atto della
corresponsione, l’importo dell’indennità, trattandosi di società di persone,
deve essere assoggettato a tassazione separata con ritenuta Irpef del 20%.
Una
disposizione particolare è contenuta nel regolamento per l’accantonamento delle
somme al fondo per la risoluzione del rapporto presso l’Enasarco (Firr).
E’
previsto infatti che, nel caso in cui l’agente sia una società di persone (in
particolare un accomandita semplice) la società deve fornire i dati relativi ai
singoli soci con indicazione delle percentuali dei versamenti da accreditare a
ciascuno di essi.
Si
deve pertanto verificare quanto comunicato all’Enasarco all’atto della
costituzione del rapporto di agenzia.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 NOVEMBRE2015