Affinché si possa configurare il reato di omessa identificazione del cliente ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n.231/2007 è sufficiente il dolo generico, ovverosia la consapevolezza di violare la norma di legge, anche se manca qualsiasi accordo delittuoso. Sarà quindi sempre applicabile la multa da 2.600 a 13.000 euro, anche se il professionista o l’intermediario...
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OMESSA IDENTIFICAZIONE: E’ sempre reato
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Fonte: glistatigenerali.it
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