lunedì, Maggio 6, 2024
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CELLULARE EX SINDACO: Paga il Comune!

Per il cellulare dell’ex sindaco paga il Comune

pagamento

Il
fisco può pretendere dal Comune le somme dovute a titolo di concessione
governativa su telefonia mobile anche quando la pretesa si riferisca a
un contratto che l’ente asserisce essere stato stipulato dal sindaco
p.t. in violazione di legge.

Se
il Comune, in particolare, ritiene che via stata una violazione
inerente all’autorizzazione della spesa, previo adempimento
dell’obbligazione tributaria, potrà agire giudizialmente nei confronti
dell’amministratore o del gestore per la rifusione del danno da loro
causato all\’erario comunale.

È quanto emerge dalla sentenza 1696/04/15 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Un
Comune ha presentato ricorso avverso l\’avviso di accertamento di
imposta emesso dall’Agenzia delle Entrate relativamente all\’omesso
pagamento della somma di euro 1.300 a titolo di concessione governativa
su telefonia mobile.

Poiché
l’adita CTP ha dato ragione al fisco, il Comune ha proposto appello
deducendo sia la falsa applicazione della normativa di cui all\’art. 191
del TUEL – norma che disciplina l\’assunzione degli impegni di spesa da
parte dell\’Ente pubblico – sia il difetto di legittimazione passiva,
trattandosi, nella specie, di debito derivante dal contratto stipulato
dal Sindaco pro-tempore e non riconosciuto dal Comune per insussistenza dei presupposti di cui all\’art. 194 TUEL.

Ebbene, la CTR di Catanzaro ha ritenuto infondate le doglianze dell’ente locale.

Quanto
alla dedotta carenza di legittimazione passiva del Comune ad assolvere
all\’onere del pagamento del tributo connesso al contratto di telefonia per asserita violazione delle procedure di spesa di cui all\’art. 191 TUEL, la CTR – così come la CTP – ha ritenuto esistente un rapporto diretto tra l\’amministratore in carica e l\’Agenzia delle Entrate.

Il
Collegio di secondo grado ha rilevato, fra l’altro, che il gestore ha
l\’obbligo di segnalare all\’Amministrazione finanziaria l\’elenco degli
utenti (soggetti passivi del tributo), che hanno omesso il pagamento
della tassa o lo hanno effettuato in ritardo, “ai fini del recupero delle tasse evase e dell\’applicazione delle sanzioni di legge”; quindi,
quando gli uffici finanziari ricevono dette segnalazioni emettono gli
avvisi di liquidazione nei confronti degli utenti al fine di recuperare
l\’imposta non assolta, nonché la sanzione del 30 per cento per
mancato/tardivo pagamento della stessa.

Nel
caso di specie è stato possibile appurare, per un verso, che i
contratti con i gestori di telefonia erano stati sottoscritti dal
Sindaco pro-tempore in virtù di deliberazioni della giunta, e per
l’altro che le utenze erano utilizzate per esigenze dell\’Ente. Pertanto,
secondo la CTR: “le ragioni del mancato riconoscimento del debito –
sia pure condivisibili sotto il profilo della regolarità e legittimità
della spesa – afferiscono al rapporto obbligatorio tra esso Ente e il
prestatore del servizio (art. 23 del D.L. 66/89 e art. 191 TUEL), ma
non possono tuttavia pregiudicare il rapporto tributario che coinvolge
il gestore nella veste di sostituto del tributo, l\’Agenzia delle Entrate
e l\’Ente fruitore del servizio pubblico
. Ne consegue, tra l’altro, che l\’eventuale non corretta condotta del gestore non può di certo inficiare la pretesa tributaria e il soddisfacimento dell\’interesse pubblico alla riscossione del tributo e della relativa sanzione. Eventuali
inadempimenti riferibili al rapporto privatistico sottostante possono
essere fatti valere esclusivamente tra le parti contrattuali. L\’utente (nella specie il Comune), infatti, una volta adempiuta l\’obbligazione tributaria, può
rivalersi sia sull\’amministratore – rivolgendosi al giudice contabile
-, ovvero allo stesso gestore in virtù del rapporto contrattuale
irregolarmente costituito
per la refusione del danno dagli stessi causato all\’erario comunale”.

Fonte: FiscaFocus

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