Il datore di lavoro che non
effettua la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro al Cpi ha 120gg di tempo per adempiere alla diffida
Il
Comando Generale della Guardia di Finanza, con la nota n. 35237/2015,
riepiloga le novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 22 in
materia di maxisanzione per lavoro nero, riformulando quanto
precedentemente contenuto nell’art. 3, co. 3 del D.L. n. 12/2012,
convertito nella L. n. 73/2012. Innanzitutto, è stato specificato che la
maxisanzione si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Centri per l’impiego da parte del lavoratore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
La nuova normativa, in particolare, introduce uno scaglionamento degli importi sanzionatori che vengono così rideterminati:
- da 1.500 a 9.000 euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.000 a 18.000 euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6.000 a 36.000 euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno
ai sensi dell\’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
Tuttavia, la maxisanzione non si applica laddove:
- il
datore di lavoro, antecedentemente al primo accesso ispettivo o alla
convocazione a fronte di un tentativo di conciliazione dinnanzi alla
DTL, abbia regolarizzato spontaneamente e integralmente, per l’intera
durata, il rapporto di lavoro avviato senza ottemperare all’obbligo di
preventiva comunicazione; - gli
adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti dal
datore di lavoro evidenziano comunque la volontà di non occultare il
rapporto, anche se differentemente qualificato.
A
tal proposito, si ricorda che l’unica documentazione ritenuta idonea ad
escludere l’applicazione della maxisanzione è quella comprovante
l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS e
UniEmens).
Altra novità estremamente importante è la reintroduzione della diffida per le violazioni in relazione alle quali si applica la maxisanzione,
ad eccezione quindi delle violazione considerate “non sanabili”. Più in
particolare, il trasgressore può regolarizzare la propria posizione con
riferimento ai lavoratori in nero ancora in forza all’atto dell’accesso
ispettivo, provvedendo entro il termine di 120 giorni dalla notifica del “verbale unico di accertamento e notificazione, a porre in essere tutti i seguenti adempimenti:
- regolarizzare
l’intero periodo di lavoro prestato in nero, non soltanto mediante il
pagamento dei relativi contributi e premi, ma anche istituendo e
compilando il LUL, consegnando la lettera di assunzione inviando la
comunicazione al competente Centro per l’impiego; - stipulare
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, ovvero un
contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre
mesi; - mantenere
il lavoratore in servizio per almeno 90 giorni (da maturare
integralmente entro il termine di diffida; da computare al netto del
periodo di lavoro prestato “in nero”, che andrà comunque regolarizzato e
da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei
contributi e dei premi scaduti); - pagare una somma pari al minimo dell\’importo della maxisanzione ai sensi dell\’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Qualora, invece, il comportamento illecito riguardi i casi di impiego di lavoratori per i quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione al Centro per l\’Impiego – non più in forza presso il datore di lavoro all\’atto dell\’accesso
ovvero regolarmente occupati presso il medesimo datore di lavoro per un
periodo successivo a quello prestato “in nero” – il termine entro cui
poter “sanare” l\’illecito è di 45 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione.
In caso di contestazione della “maxisanzione” sono esclusi:
- l\’applicazione,
in aggiunta, delle sanzioni di cui all\’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276 relative, rispettivamente, alla mancata
comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di
assunzione, in quanto assorbite nella violazione principale; - il
cumulo con le violazioni previste dall\’art. 39, comma 7, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in
materia di Libro Unico del Lavoro, poiché quest\’ultimo, di norma, non
viene compilato nei casi di ricorso al lavoro “nero”.