I
miei due figli studiano a Roma, ove ho dato loro in comodato d’uso gratuito un
mio appartamento. Dato che l’appartamento è grande e che due compagni di studio
dei miei figli avevano la stessa necessità di risiedere a Roma, non volendo
concedere anche a essi un comodato gratuito (probabilmente “sospetto” agli
occhi del Fisco), ho scritto nel contratto di comodato che concedevo ai miei
figli di ospitare (gratis) solo i loro due compagni (specificandone le
generalità), i quali avrebbero potuto anche richiedere la residenza in loco.
Uno
dei due compagni ha deciso di approfittare di tale possibilità (per motivi
medici) e ha avviato le pratiche negli uffici della circoscrizione, vedendosi,
però, negare la residenza per due motivi:
1)
nessuno dei titolari del comodato aveva
la residenza a Roma;
2)
il fatto di essere “ospiti” (come
specificato nel contratto di comodato) non dava diritto a chiedere la residenza.
Qual
è il parere dell’esperto?
M. P.– ROMA
R I S P O S T A
La residenza dev’essere rilasciata quando ci sono elementi oggettivi che comprovano l’effettiva permanenza nel
territorio comunale.
Si
tratta di un potere-dovere che non può essere esercitato discrezionalmente, ma
che tecnicamente è definito “vincolato”.
Gli
elementi forniti con la produzione del contratto di comodato, con la previsione
della permanenza non solo dei figli ma anche di altre persone, dovevano essere
ritenuti sufficienti; nel caso di dubbio, spettava comunque al Comune
effettuare ulteriori accertamenti di fatto.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7DICEMBRE 2015