Se
un regolamento contrattuale stabilisce che l’amministratore può avere una
delega, come tutti gli altri condòmini, ciò contrasta con la riforma del
condominio?
L. F. –
ALGHERO
R I S P O S T A
L’articolo 67, 5°
comma, disposizioni di attuazione del codice civile prevede che
“all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione
a qualunque assemblea”. Il successivo articolo 72 statuisce che “i regolamenti
di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli
63, 66, 67 e 69”. Nei “regolamenti di condominio” che non possono derogare alle
disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69, occorre includere anche
il regolamento contrattuale.
Per
quel che riguarda, invece, il numero di deleghe da conferire agli “altri
condomini”, l’articolo 67, 1° comma, delle disposizioni di attuazione del
Codice civile prevede che “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante munito di delega scritta. Se i condomini sono più di
20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore
proporzionale”.
Al
riguardo, va precisato che la clausola del regolamento contrattuale che limita
o riduce il numero di deleghe conferibili (rispetto a quelle indicate nel 1° comma
dell’articolo 67 citato) non pregiudica l’inderogabile diritto di ogni
condomino di farsi rappresentare in assemblea, ma si limita solo a regolarne
l’esercizio.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 28DICEMBRE 2015