La
legge di stabilità mette a regime la tassazione forfettaria del reddito per la
produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e
fotovoltaiche; potranno avvalersene tutti i produttori?
L. P.– MILANO
R I S P O S T A
Il regime di
tassazione forfettaria per la produzione di energia elettrica e calorica da
fonti agroforestali e fotovoltaiche, introdotta dal Dl 66/2014, si applica alle
imprese agricole individuali e società semplici, nonché alle altre società
agricole (Snc, Sas e Srl) che hanno optato per il reddito agrario (articolo 1,
comma 1093, della legge 296/2006). Quindi, per queste società, tali attività
continuano a essere considerate agricole, connesse e rientranti nel reddito
agrario con riferimento alla produzione corrispondente alla franchigia ed alla
tariffa incentivante; il reddito viene determinato con la percentuale del 25%
dei corrispettivi registrati ai fini Iva.
La
franchigia viene confermata in 2.400.000 kWh per la produzione di energia da
risorse agroforestali e 260.000kWh per il fotovoltaico. Oltre alla franchigia,
anche la tariffa incentivante non viene tassata. Per i soggetti diversi, si
applica, invece, la tassazione ordinaria “a bilancio”.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 15FEBBRAIO 2016