Il Dlgs
6 novembre 2007, n.198, di attuazione della V direttiva Ce, ha apportato alcune
modifiche e integrazioni a vari articoli del Codice delle assicurazioni. Una
modifica ha riguardato l’articolo 283, prevedendo, fra l’altro, l’ipotesi
d’intervento del Fondo di garanzia vittime della strada in caso di incidenti
determinati da veicoli non assicurati o non identificati.
Il
risarcimento per danni alle cose può avvenire in ogni caso oppure,
contestualmente, deve registrarsi anche un grave danno alle persone?
F. B. – UDINE
R I S P O S T A
Con la modifica del Codice delle
assicurazioni private (Dlgs 209/2005) a opera del Dlgs 198/2007, è stato
ampliato il livello di tutela dei consumatori. Come ricorda il lettore,
all’articolo 283 del Codice sono state previste nuove ipotesi d’intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di incidente.
Per
quanto attiene al risarcimento dei danni causati alle cose, se il sinistro
stradale è stato provocato da veicolo non identificato, il danno alle cose sarà
risarcito a condizione che non sia superiore a 500 euro e solo qualora si siano
cagionati anche gravi danni alle persone; viceversa, nell’ipotesi di incidente
cagionato da veicolo non assicurato, il risarcimento sarà dovuto tanto per i
danni alla persona quanto per i danni alle cose, senza alcuna franchigia.
DAL “IL SOLE 24ORE” DEL 21 MARZO 2016