venerdì, Maggio 3, 2024
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LAVORO: La sicurezza del soggetto pagato con i voucher

Per
effettuare la potatura e la normale pulizia/manutenzione del mio giardino,
vorrei pagare con i voucher il soggetto che interverrà. Ricorrono infatti, a
mio parere, le condizioni del lavoro accessorio, trattandosi di prestazioni
occasionali rese in maniera saltuaria per alcune ore mensili, solo nel periodo
primavera/estate.

Considerato
che il comma 8 dell’articolo 3 del Dlgs 81/2008 estende, “nei confronti dei
lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio”,
l’applicazione di tutte le “norme speciali vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute”, in quale misura sono tenuto a osservare tali severe
disposizioni, la cui inadempienza è sanzionata anche penalmente?

A. C. – TRIESTE

R I S P O S T A

Riguardo ai prestatori di lavoro
occasionale accessorio, il Dlgs 151/2015, attuativo del “Jobs act” , ha
chiarito che i lavoratori che effettuano questa tipologia di prestazione non
rientrano nella definizione di “lavoratore” ex articolo 2, comma 1, lettera a,
del Dlgs 81/2008 se la prestazione stessa è effettuata per un privato cittadino
o per un’associazione, e non per un committente imprenditore o per un
professionista.

Nel
primo caso, il prestatore di lavoro occasionale accessorio è equiparato,
secondo il Dlgs 151/2015, al “lavoratore autonomo” e, pertanto, il privato
cittadino p l’associazione non sono soggetti agli obblighi previsti in capo al
classico “datore di lavoro”, quali la formazione e la sorveglianza sanitaria.

Il
prestatore di lavoro occasionale accessorio, però, è soggetto agli obblighi previsti dall’articolo
21, commi 1 e 2, del Dlgs 81/2008 e deve rispettare l’obbligo di:

a)
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità
alle disposizioni del titolo III del Dlgs 81/2008:

b)
munirsi dei dispositivi di protezione
individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni ex titolo III dello
stesso Dlgs.

Egli
può poi beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi
specifici in materia di salute e sicurezza del lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte. Va ricordato che per i prestatori occasionali di
lavoro accessorio non sussiste l’obbligo di munirsi di tesserino di
riconoscimento, in quanto la loro prestazione non si configura come appalto o
subappalto.

DAL “IL SOLE 24ORE” DEL 21MARZO 2016

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