In
merito alle prestazioni occasionali di tipo accessorio, il Dlgs 81/2015
stabilisce che, se il committente è imprenditore commerciale o libero
professionista, il limite diventa di 2.693 euro lordi (2.020 euro netti) per
ciascun committente, fermo restando il limite individuale di 9.333 euro lordi (7.000
euro netti). Cosa accade se il committente supera il limite di 2.693 euro
lordi?
B. R. –
CAGLIARI
R I S P O S T A
Il ministero del
Lavoro ha più volte precisato che il lavoro accessorio è qualificato unicamente
dal rispetto (oltre che degli obblighi di comunicazione) dei limiti di reddito.
Nella circolare 4 del 18 gennaio 2013 – in cui si evidenzia anche la
possibilità del committente di chiedere al lavoratore un’autocertificazione in
ordine al non superamento degli importi massimi previsti – è stato precisato
che il superamento dei limiti non potrà non determinare una “trasformazione” in
un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato – con applicazione
delle relative sanzioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento
alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o
lavoratore autonomi e risultino funzionali all’attività di impresa o
professionale.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 4APRILE 2016