Abito
in un piccolo condominio di tre piani oltre al sottotetto. Alcuni condòmini
propongono di installare l’ascensore.
Quale
maggioranza è necessaria per approvare la delibera?
Posso
non partecipare alla spesa, anche se il condominio delibera la maggioranza di
eseguire l’installazione dell’ascensore?
E. P.– MILANO
R I S P O S T A
A norma del
riformato articolo 1120, secondo comma, n.2, del Codice civile, i condòmini con
la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice stesso
(maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio)
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,
hanno oggetto “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche” (tra di essi rientra anche la installazione dell’ascensore).
Poiché
la installazione ex novo dell’ascensore configura una innovazione gravosa, a
norma dell’articolo 1121 del Codice civile, i condòmini dissenzienti, che hanno
espresso voto contrario in assemblea, o che, se assenti, hanno impugnato la
delibera entro 30 giorni, sono esonerati dalla spesa, a condizione, però, che
l’innovazione sia suscettibile di
utilizzazione separata (come nel caso dell’ascensore), oppure se, non essendo
possibile l’utilizzabilità separata, la maggioranza che l’ha deliberata assuma
espressamente a suo carico tutta la spesa (Cassazione, 17 aprile 1969,
n.1215).
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 4APRILE 2016