sabato, Maggio 18, 2024
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AGRICOLTURA: La prelazione spetta anche ai confinanti

Un
mio cliente è proprietario di un terreno agricolo, concesso in locazione a un
coltivatore diretto. Nel mese di ottobre 2015 il mio cliente ha deciso di
vendere il fondo e, una volta avuta la rinuncia alla prelazione da parte
dell’affittuario, ha stipulato un preliminare di compravendita con un terzo
soggetto. A inizio dicembre il proprietario ha ricevuto la lettera
dell’affittuario, tendente a non proseguire con l’affitto del fondo.

A
questo punto, non avendo ancora effettivamente venduto il terreno (ma avendo
stipulato solamente un preliminare di compravendita), è necessario ottenere la
rinuncia da parte dei confinanti? Oppure, avendo stipulato il preliminare prima
di ricevere la comunicazione dell’affittuario, si esclude il diritto di
prelazione dei confinanti?

D. G.– CUNEO

R I S P O S T A

Il diritto di
prelazione a favore del conduttore del fondo, in materia di atti di
trasferimento di fondi rustici, è stata normato dall’articolo 8 della legge
590/1965. In seguito l’articolo 7 della legge 817/1971 ha esteso tale diritto
anche ai coltivatori diretti di fondi confinanti. Successivamente i Dlgs
228/2001 e 99/2004 hanno fornito chiarimenti in merito all’ordine di prelazione
in presenza di più soggetti aventi diritto.

Dalla
lettura combinata delle norme citate, il primo soggetto a poter far valere il
diritto di prelazione è il coltivatore diretto che ha in conduzione il fondo
stesso; in seconda istanza, in base a una graduatoria basata sull’articolo 7
del Dlgs 228/2001, il diritto spetta ai soggetti proprietari e conduttori.
Diretti di fondo confinanti.

La
rinuncia da parte del conduttore del fondo non esclude la possibilità che altri
soggetti confinanti, titolati a esercitare la prelazione, possano far valere il
proprio diritto.

Di
conseguenza, al fine di addivenire a un trasferimento del fondo rustico non
contestabile da parte dei coltivatori diretti confinanti, si ritiene che sia
necessario acquisire le rinunce da parte di questi. Si fa presente infatti che,
in caso di mancata notifica dell’intenzione di vendere il fondo, in base
all’articolo 8 della legge 590/1965, “l’avente titolo al diritto di prelazione
può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita,
riscattare il fondo dell’acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 4APRILE 2016

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