giovedì, Maggio 2, 2024
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COLLOCAMENTO DI PRODOTTI: I rischi per l’operatore

Un
operatore bancario in titoli, che esegue collocamenti di prodotti della banca
stessa, che cosa rischierebbe se si riscontrassero una non adeguatezza o una
non appropriatezza dei prodotti venduti ai clienti?

A. B. – MANTOVA

R I S P O S T A

La direttiva
Mifid (2004/39/CE) e le riforme che ne sono scaturite hanno modificato
significativamente le regole di comportamento che gli intermediari sono tenuti
a osservare nella prestazione dei servizi d’investimento. Le vigenti regole di
condotta prevedono un regime articolato di verifica dell’adeguatezza
dell’operazione per il cliente, modulato in funzione della natura del servizio
prestato (per i servizi di consulenza e di gestione è richiesto il suitability
test, per gli altri servizi d’investimento l’appropriateness test) e della
tipologia di clienti (il test è semplificato o non richiesto per i clienti professionali).
Per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, e/o di ricezione e
trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari non complessi,
prestati a iniziativa del cliente o potenziale cliente (e che rispettino le
ulteriori condizioni previste dall’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva
Mifid), l’intermediario è esonerato dall’obbligo di effettuare la valutazione
di appropriatezza. In linea con le fonti
comunitarie, la deliberazione Consob 16190 del 29 ottobre 2007 contiene il
Regolamento intermediari, che articola la “conoscenza del cliente” e la
conseguente valutazione dell’adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e
dei servizi prestati al cliente stesso e/o da costui richiesti, in ragione del
servizio d’investimento coinvolto e delle caratteristiche del medesimo. Ma,
come nel regime normativo previgente al 2007, il regolamento non ha indicato
quali siano le conseguenze che derivano dal compimento di una operazione
inadeguata, e la questione è quindi rimessa alla giurisprudenza.

Quanto
alla responsabilità del dipendente dell’intermediario, occorrerà fare
riferimento al rapporto di lavoro, tenendo presente che delle condotte
negligenti il dipendente dovrà rispondere all’intermediario, il quale a sua
volta ne risponde direttamente al cliente.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11
APRILE 2016

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