Non possono essere pretesi dalla banca interessi non pattuiti dal correntista dopo che il suo conto sia stato chiuso per volontà dell’istituto di credito e
indipendentemente dallo scaglione temporale di scadenza degli interessi
(semestrale o trimestrali), non essendo stata pattuito nulla sulla
capitalizzazione degli interessi, alla debitoria va applicato l’art. 1283 c.c. (che vieta la capitalizzazione degli stessi, ovvero l’anatocismo).
che ha parzialmente accolto l’opposizione di un correntista avvero il
decreto ingiuntivo con cui la banca intimava il pagamento dellasomma a saldo maturata sul conto corrente a lui intestato.
Secondo il giudice monocratico, la banca, nell’ambito di un conto
chiuso per effetto del recesso, non poteva iscrivere ulteriori poste
passive, ed inoltre,essendoil contratto privo fin dall’inizio di
qualsivoglia pattuizione sulla capitalizzazione, trimestrale o con
diversa periodicità, nederiva l’esclusione di ogni forma di
capitalizzazione.
ingiuntivo e accertata la nullità parziale del contratto, nella parte in
cui prevede la capitalizzazione degli accessori passivi, il giudice
condanna l’attore a pagare il saldo accertato dalla CTU oltre interessi legali fino al giorno della sentenza.