giovedì, Maggio 2, 2024
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MINI – CONDOMINIO: Senza obbligo di codice fiscale

Sono
condomino in condominio minimo (7 unità) e compirò 80 anni ad ottobre. Con me
risiede mio figlio, proprietario al 25% (mio il restante 75%), incapiente
perché disoccupato.

Nell’imminenza
della sostituzione della caldaia centrale comune con installazione delle
valvole relative ad ogni appartamento, per chiedere il bonus del 65%, quale
sarebbe la prassi più opportuna? E’ meglio richiedere il codice fiscale per il
condominio, anche se non sarebbe strettamente necessario (siamo infatti meno di
8 unità), visto che non abbiamo nemmeno il regolamento condominiale e non
abbiamo mai fatto assemblee?

R. S.– PADOVA

R I S P O S T A

Con la circolare
3/E del 2016 è stato chiarito che ai fini della fruibilità della detrazione del
50% o 65% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74,
lettera a, c, della legge 208/2015; si veda la guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it) per interventi
sulle parti comuni di un edificio residenziale, eseguiti da un cosiddetto
“condominio minimo” (composto da non più di otto condomini), non è più
necessario che il condominio richieda un apposito codice fiscale. Vengono, in
tal modo, superati i chiarimenti forniti con le precedenti circolari
n.11/E/2014 e 74/E/2015.

In
particolare, i condomini possono utilizzare nel modello 730 o in Unico il
codice fiscale del condomino che ha provveduto ad effettuare il bonifico di
pagamento delle spese. Inoltre, “il contribuente è tenuto, in sede di
controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti
comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad
esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione
ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una
autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati
catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio”.

Come
precisato dall’agenzia delle Entrate, i citati chiarimenti valgono anche ai
fini della detrazione Irpef/Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti, anch’essa operante fino al 31 dicembre 2016
(articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera a,
della legge 208/2016; si veda la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

L’impresa,
in tal caso, deve emettere un’unica fattura intestata al condominio che paga il
condomino che funge da amministratore, mentre gli altri condomini indicheranno
in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha eseguito i
pagamenti in nome e per conto di tutti gli altri proprietari.

La
ripartizione avviene poi, in assenza di tabella millesimale, sulla base
dell’accordo di ripartizione delle spese tra comproprietari, che rispecchi le
quote di proprietà. Le spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
preesistente con caldaia a condensazione e installazione delle valvole
termostatiche fruiscono della detrazione del 65%.

Per
quanto riguarda la possibilità di fruire delle detrazioni del 65% è sempre
necessario che esista già nell’edificio un impianto termico e che con il nuovo
intervento si vadano a determinare condizioni migliorative dal punto di vista
del risparmio energetico, nel rispetto dei parametri previsti dalle normative
vigenti.

L’attestazione
sul miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio e sulle
caratteristiche dell’impianto di riscaldamento preesistente può avvenire a cura
di un tecnico abilitato (ad esempio, lo stesso che certifica il nuovo
impianto). Per fruire della detrazione del 65% occorre pagare le fatture con
bonifico bancario o postale e inviare, in via telematica, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori all’Enea, la scheda informativa dei lavori eseguiti.

La
scheda informativa (allegato E), relativa agli interventi realizzati, deve
contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento
eseguito e il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali
e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16MAGGIO 2016

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