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ANATOCISMO & USURA: Verifica del tasso soglia e gli interessi di mora – Tribunale di Como 20 Aprile 2016


23 maggio 2016—————————————————————-

Non sono
condivisibili gli orientamenti che postulano la mera sommatoria tra
tasso corrispettivo e tasso di mora (e anche della penale), sia perché
pretendono di operare una opinabile somma algebrica di entità ed
istituti giuridici aventi diversi presupposti e funzioni, sia perché, ad
opinare diversamente, si ammetterebbe la illogica possibilità di
facoltizzare lo stesso debitore, attraverso il proprio inadempimento, a
trasformare il mutuo da oneroso a gratuito secondo gli effetti di cui
all’art. 1815 II co. c.c., sia ancora perché la base temporale da
considerare ai fini del calcolo dei vari interessi risulta sempre
diversa, essendo gli interessi corrispettivi calcolati sulla intera
durata del mutuo, mentre quelli moratori solo al momento
dell’inadempimento o del ritardato adempimento.

Il GiudiceDott. Alessandro Petronzi del Tribunale di Comonella sentenza del 20 Aprile 2016, sul punto osserva quanto segue:

a) la giurisprudenza di legittimità allo
stato (arg. ex Cass. 350/2013) e salvi ulteriori revirement futuri,
afferma che, ai fini della verifica della usurarietà del mutuo, sia
necessario considerare anche il tasso di mora;

b) risulta rinvenibile, in contrario,
giurisprudenza di merito che rileva la assoluta incomparabilità, attesa
la diversità di funzioni, tra tasso corrispettivo e tasso di mora, i
primi aventi funzione remuneratoria della disponibilità deldanaro
altrui, i secondi aventi funzione sanzionatoria del ritardato
adempimento;

c) non sono prima facie
condivisibili quegli orientamenti, di cui parte opponente si fa
portatrice, che postulano la mera sommatoria tra tasso corrispettivo e
tasso di mora (e nel caso di specie anche della penale), sia perché
pretendono di operare una opinabile somma algebrica di entità ed
istituti giuridici aventi diversi presupposti e funzioni, sia perché, ad
opinare diversamente, si ammetterebbe la illogica possibilità di
facoltizzare lo stesso debitore, attraverso il proprio inadempimento, a
trasformare il mutuo da oneroso a gratuito secondo gli effetti di cui
all’art. 1815 II co. c.c., sia ancora perché la base temporale da
considerare ai fini del calcolo dei vari interessi risulta sempre
diversa, essendo gli interessi corrispettivi calcolati sulla intera
durata del mutuo, mentre quelli moratori solo al momento
dell’inadempimento o del ritardato adempimento;

d) alla luce di quanto sopra, esclusa la
possibilità di effettuare, come erroneamente postulato dall’opponente,
una mera sommatoria di entità differenti, al fine di attuare il
principio di diritto affermato dalla citata Suprema Corte (n. 350/2013)
ed applicato dalla giurisprudenza di merito più recente (Tribunale di
Chieti 23 aprile 2015 n. 230; Tribunale di Roma ord. 27 febbraio 2015;
Tribunale di Bari ord. 12 dicembre 2014), va considerato quanto segue:

  1. anche laddove le parti abbiano
    determinato, come nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio in
    una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d’interesse
    corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della
    modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, manon
    implica, sul piano logico giuridico, una sommatoria dell’interesse
    corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure
    determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo,
    comunque si sostituisce al primo;
  2. ne consegue che un cumulo del tasso
    corrispettivo e di quello di mora rileva non in riferimento a una
    teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso
    soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi
    (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine
    di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in
    seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione
    degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi,
    determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato
    alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del
    tasso soglia (in tale senso, da ultimo Tribunale di Milano, sent. n.
    11997/2015 del 27.10.2015);

ritenuto che alla luce delle suddette precisazioni in diritto, la domanda di parte attrice risulti prima facie infondata in quanto il superamento del tasso soglia, secondo quanto
evidenzia l’opponente, deriva dalla erronea somma algebrica delle entità
numeriche espresse in forma percentuale del tasso di interesse
corrispettivo, di quello moratorio e anche della penale, prescindendo
completamente dalle precisazioni di merito e di metodo sopra delineate;

ritenuto che le spese di lite seguano la
soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo, facendo
applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha
stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per
l’attività, riducendo, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi
al di sotto dei valori medi per lo scaglione di
riferimento(indeterminabile di media complessità), attesa la ridotta
attività processuale svolta, e nulla riconoscendo per la fase
istruttoria, in quanto non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l’opposizione; 2) condanna l’opponente a rifondere le spese
processuali di parte opposta che si liquidano in euro 100,00 per spese,
euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%,
iva e cpa, come per legge. Como, 20.04.2016.

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