Sono
abilitato alla professione forense, ma non posso iscrivermi all’Albo, poiché
prima ero dipendente pubblico e ora sono amministratore, con ruolo operativo,
di una Srl che presta consulenza aziendale.
Ho
diverse occasioni di lavoro che attengono alla professione di consulente del
lavoro. Vorrei sapere se mi è possibile, con il superamento dell’esame senza
iscrizione all’Albo degli avvocati, iscrivermi all’Albo dei consulenti del
lavoro o se devo svolgere il praticantato e/o effettuare la prova d’esame.
M. G.– PIEVE FISSIRAGA
R I S P O S TA
Il
fatto che il lettore abbia l’abilitazione all’esercizio della professione
forense non legittima l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro, ma solo
a quello degli avvocati, cosa che gli permetterebbe di svolgere la professione
di consulente del lavoro. Infatti, per chi vuole esercitare la professione di
consulente del lavoro, l’articolo 1 della legge 12/1979, modificato dalla legge
46/2007, prevede che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro…non possono
essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’Albo dei consulenti del
lavoro…,nonché da coloro che siano iscritti negli Albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del Lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti
di cui sopra”.
Data
la sua situazione, il lettore dovrà quindi svolgere la pratica come consulente
del lavoro e superare il relativo esame.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL13 GIUGNO 2016