domenica, Maggio 5, 2024
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PUBBLICO IMPIEGO: Il servizio di leva non aiuta il vigile urbano

Sono
un vigile urbano con contratto a tempo indeterminato. Ho chiesto al mio datore
di lavoro il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva, ai
sensi dell’articolo 2052 del decreto legislativo 66/2010. il comune mi ha
risposto che l’articolo 2052 non può essere applicato, in quanto i contratti
collettivi del comparto enti locali non prevedono automatismi stipendiali nel
sistema di progressione economica, facendo riferimento alla circolare del
ministero Tesoro – ragioneria generale dello Stato n.209959 del 12 marzo 1996,
ribadita con la nota n.30491 del 7 luglio 2000.

Mi
sorprende che le citate circolari, che non hanno alcun valore di legge, siano
antecedenti al decreto 66/2010. E’ corretta questa interpretazione, considerato
che a due dipendenti della regione Sicilia è stato riconosciuto il beneficio e
considerato che leggo su internet che spetterebbe a tutti i pubblici
dipendenti?

G. B.
CASTELVETRANO

R I S P O S T A

Impossibile
contraddire l’interpretazione fornita dall’ente cui si è rivolto il dipendente.

Innanzitutto,
la tesi riportata nelle due circolari citate si riferisce al beneficio di
riconoscimento del servizio militare di carriera ai fini economici nel settore
pubblico (identico a quello previsto dall’articolo 2052 del Dlgs n. 66/2010) di
cui all’articolo 20, lege n.958/1986.

Una
di queste (la n.30491 del 7 luglio 2000) parlava di:

limitazione di
efficacia del beneficio (periodo di servizio militare reso dopo il biennio 1°
gennaio ’87-31 dicembre ’88);

temporaneità del
riconoscimento in applicazione della Ria (retribuzione individuale di
anzianità);

inapplicabilità del
beneficio, venendo meno nei contratti nazionali gli automatismi (scatti di
anzianità).

Sul
punto, la circolare precedente (n.209959 del 12 marzo 1996) era assai chiara:

“Laddove
l’ordinamento di appartenenza non preveda un sistema di valutazione economica
dell’anzianità di effettivo servizio, viene a mancare il necessario presupposto
cui il legislatore ha subordinato l’operatività del beneficio”.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL18 LUGLIO 2016

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