giovedì, Maggio 2, 2024
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: Ministero della Difesa condannato a pagare i danni!

Ricongiungimento familiare e accesso agli atti: ministero della difesa
condannato anche a risarcire i danni a un militare

Nota di commento alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 2760 del 22.06.2016

Avviso
importante per i militari
: splendida sentenza da
conservare nel proprio archivio personale. Tante volte mi sono imbattuto su
pronunce del Consiglio di Stato in materia di ricongiungimento familiare per
militari: questa volta il commento ricade sull\’ottima sentenza di giugno, la n.
2270/2016, che fa giustizia finalmente sulla questione del trasferimento per
ricongiungimento con la famiglia
.

C\’è subito da
premettere che il bello del pensiero del massimo organo giudicante
amministrativo emerge dall\’autentica “demolizione” dell\’appello
proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza di accoglimento per il
Militare, già resa nella prima fase della causa dal Tar di Milano (la n.
1811/14).

E\’ risaputo: quando
si tratta di decidere sul trasferimento per ricongiungimento del militare
l\’Amministrazione, facendo leva sulla discrezionalità accordatagli
dall\’Ordinamento, gioca le sue carte e mette all\’angolo il povero dipendente il
quale, bisogna dirlo, più di qualche volta si scoraggia ed abbandona il campo
senza reiterare le proprie legittime istanze.

Sbagliato: bisogna
insistere se ricorrono i presupposti voluti dalla legge.

Ecco quindi la
vicenda che, pur se narrata nei suoi tratti essenziali, merita questo commento
vista l\’indubbia utilità per le centinaia o migliaia di militari che si trovano,
o possono trovarsi in futuro, nella stessa situazione del ricorrente.

Diritto al trasferimento,
accesso agli atti e risarcimento danni

Come accennato,
siamo in tema di trasferimento di militare per ricongiungimento al coniuge.

Ora, da una partel\’art. 398 del Regolamento Generale dell\’Arma dei Carabinieri riconosce
a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per
fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza,
indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza,dall\’altra l\’art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 prevede che il genitore
con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni
pubbliche….può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per
un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l\’altro genitore esercita
la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso
delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L\’eventuale dissenso deve
essere motivato….

Leggendo le carte del
processo vediamo che al primo diniego dell\’Amministrazione (notificato al
ricorrente dopo l\’invio dell\’istanza ex art. 398 R.G.A.) ne segue un altro
all\’esito dell\’inoltro di una diversa istanza, questa volta introdotta ai sensi
dell\’art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01.

Inutile dire che le
motivazioni dell\’Arma sono risibili: basti pensare che sulla domanda ex art. 42
bis giunge tranquillamente a negarne l\’applicabilità al personale militare!

Ad ogni modo,
ricevuti i due rigetti il Militare (un Carabiniere) propone ricorso al Tar che
già con l\’accoglimento dell\’istanza cautelare impone all\’amministrazione di riesaminare
le istanze
di trasferimento; decisione confermata anche dal C.d.S.

Il Tar va oltre e fa
il punto anche sulla questione dell\’accesso agli atti negato al ricorrente,
bacchettando sonoramente il Ministero della Difesa in quanto non ha consentito
la consultazione e l\’estrazione di copia dei trasferimenti ex art. 398 R.G.A.
già disposti negli anni precedenti, delle decisioni di accoglimento o di
rigetto, dei piani occupazionali, delle piante organiche con indicazione
analitica delle carenze di personale.

In buona sostanza: la
sentenza è favorevole al ricorrente su tutti i piani, tanto che il Comando
provvede all\’assegnazione per il triennio come prevista dall\’art. 42 bis. Non
ultimo, la pronuncia di primo grado condanna pure l\’Amministrazione al risarcimento
del danno
in favore del militare ricorrente, vista la condotta tenuta nella
gestione del dossier dell\’interessato.

In secondo grado: il Ministero
della Difesa soccombe

Tra i vari aspetti
della vicenda, la spina nel fianco dell\’Amministrazione è rappresentata dalla
questione dell\’accesso agli atti: ritiene infatti la parte appellante che non
si può autorizzare il militare ad accedere indiscriminatamente alla massa di
dati e documenti oggetto delle istanze, in quanto non vi è prova del
“collegamento concreto” tra gli interessi del soggetto richiedente e
l\’affare amministrativo al quale tali documenti si riferiscono e di cui si
chiede l\’ostensione.

Inoltre queste
richieste non devono rappresentare un intralcio all\’attività di gestione della
macchina amministrativa.

Infine, consentire
l\’accesso equivale a mettere in pericolo la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali.

Sul piano invece del
trasferimento tout court ritiene che debbano essere valutate le
preminenti esigenze dell\’amministrazione, sia pur in un contesto dove si cerca
un bilanciamento tra risorse umane e minor sacrificio possibile per
l\’interessato.

L\’appello viene
respinto e il Militare ha la meglio anche in questa fase.

La decisione in parole semplici:

Il Consiglio di Stato
è chiarissimo: deve essere garantito al richiedente l\’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri
interessi giuridici.

Si tratta di un
principio che va salvaguardato al di la delle esigenze di protezione dei dati
sulla sicurezza nazionale o simili.

In pratica: le
esigenze di segretezza cedono il passo al diritto di difendersi reclamato dal
ricorrente nel caso in cui i documenti richiesti siano necessari a tal fine
(come si è verificato nel caso in commento, dove i documenti sono necessari per
contrastare i dinieghi opposti alle plurime domande di trasferimento).

Riassumendo: cosa fare in casi
simili?

Accertarsi che ci
sono tutti i presupposti voluti dalle norme sul trasferimento per il
ricongiungimento familiare e, nel caso si riceva la notifica del diniego priva
di valide motivazioni, reagire proponendo il ricorso amministrativo.

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